Infortunistica Stradale Roma
Guida all'Infortunistica Stradale Roma: come ottenere assistenza gratuita per il pieno risarcimento dopo un sinistro stradale.


Infortunistica Stradale Roma – Indice
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- Infortunistica stradale Roma: cos’è il danno risarcibile? E cosa si intende per fonte risarcitoria?
- Il nesso causale ed il suo accertamento nell’ Infortunistica stradale Roma
- Le condizioni riconosciute dalla giurisprudenza ed il concorso delle concause.
- Cosa sono i Fatti Omissivi.
- Cosa sono i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali e come vengono risarciti.
- Danno patrimoniale: perdita di patrimonio e lucro cessante.
- Danno non patrimoniale: danno biologico (invalidità temporanea o permanente) e danno morale.
- Prima parte della quantificazione economica del danno biologico: l’invalidità temporanea.
- Seconda parte della quantificazione economica del danno biologico: l’invalidità permanente.
- Altra voce del danno non patrimoniale: il danno morale.
Infortunistica stradale Roma: cos’è il danno risarcibile? E cosa si intende per fonte risarcitoria?
Uno dei primi quesiti che dopo un sinistro generalmente ci si pone, è strettamente connesso a quando è possibile essere risarciti in seguito a un incidente stradale.
Per la legge italiana, tutti quelli che subiscono un danno in seguito a un comportamento illecito altrui, possono e devono, infatti, ottenere un risarcimento.
Affinché questo accada l’importante è che esistano due presupposti indefettibili:
1) il danno deve essere realmente avvenuto.
2) questo deve essere connotato come ingiusto; cioè la sua esistenza è dovuta alla violazione di un diritto.
Cos’è la fonte risarcitoria?
La fonte normativa più nota in relazione all’obbligo risarcitorio è costituita dall’articolo 2043 del Codice Civile.
Questo stabilisce che qualsiasi evento di natura dolosa o colposa, che arreda ad altri un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno.
“Qualunque fato doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
Da constatare che il risarcimento del danno può dipendere anche dall’inosservanza di quanto sancito da un obbligo contrattuale.
Ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile infatti, il debitore che non porta a termine nella maniera corretta la prestazione stabilita, deve risarcire il danno procurato; a meno che non sia in grado di provare che la trasgressione, oppure il suo rimando, dipendesse dall’impossibilità di esecuzione della prestazione; dunque a causa di responsabilità non imputabili direttamente a lui in prima persona.
Il nesso causale ed il suo accertamento nell’ Infortunistica stradale Roma.
Affinché l’individuo danneggiato possa ottenere un risarcimento, occorre accertare il nesso causale del danno: deve esserci, cioè una causalità materiale che intercorre fra il comportamento (commissivo oppure omissivo) di chi “produce il danno”; e al tempo stesso la lesione dell’interesse del danneggiato.
Alla base, quindi, vi deve essere un nesso causale tra la lesione dell’interesse e i danni che ne derivano .
Come viene accertata dunque la causalità?
In questo senso, per accertare la causalità (precondizione per poi accertare l’atto dannoso), la giurisprudenza ha fatto riferimento nel corso del tempo a 3 principali teorie differenti.
Nello specifico:
1) Teoria della conditio sine qua non: si sostiene che un evento è dovuto a una condotta, nel momento in cui, senza quest’ultima l’evento non sarebbe avvenuto.
L’idea di fondo è che una delle cause concorrenti, in grado di causare un evento, ha tutte le carte in regola per integrare il nesso della casualità.
2) Teoria della causalità adeguata: secondo questa teoria può essere considerata una causa di un evento anche l’antecedente storico, tenendo conto termini statistici o probabilistici;
3) teoria della causalità umana: una persona può causare solo gli eventi che può ultimare, secondo le sue intenzioni e secondo le sue conoscenze .
Tra questi, però, non rientrano gli eventi eccezionali, contraddistinti dalle ridotte probabilità che si verifichino.
Le condizioni riconosciute dalla giurisprudenza ed il concorso delle concause.
Fra queste teorie, non ce n’è una che da sola consente di accertare il nesso causale.
Non a caso, la giurisprudenza evidenzia che siano basilari due presupposti: il primo è che l’eventus damni costituisca una conseguenza rientrante nell’ordinarietà della condotta; il secondo, invece, è rappresentato dalla sussistenza che la condotta non sia stata in seguito vanificata, in termini eziologici, da un evento idoneo nel causare l’evento.
Bisogna sempre accertare di volta in volta la sussistenza del nesso causale: per una valutazione accurata , sarà necessario tenere conto di qualsiasi elemento disponibile.
Soltanto così, infatti, sarà possibile accertarsi se quanto accaduto era effettivamente idoneo a produrre l’evento; sulla base di determinate prove scientifiche al riguardo.
Entrando più nei dettagli, questo vuol dire che il nesso causale risulta effettivo nella casistica in cui, data una determinata condotta, vi sono tutti gli aspetti per inquadrare quell’evento come verosimile.
Concorso delle concause.
Bisogna poi tenere conto che l’eventus damni può dipendere anche da svariate azioni o da una pluralità di omissioni che incidono su ciò che si verifica; se queste sono inquadrate nell’articolo 40 c.p. allora tutte queste saranno ritenute responsabili allo stesso modo.
La causa di un evento, a tal proposito, è catalogabile come esclusiva, se, dopo essersi inserita all’interno di cause che si susseguono, spezza ogni connessione tra le concause e l’evento.
Questo significa riuscire a porsi oltre alla tradizionale linea di sviluppo della serie causale.
Cosa sono i Fatti Omissivi?
In relazione all’esistenza di una relazione di causa effetto tra la condotta e l’evento dannoso, che comporta responsabilità risarcitorie, vi sono però diverse “zone d’ombra” a livello giurisprudenziale; queste riguardano la causalità dei fatti omissivi.
In riferimento a questi ultimi, è opportuno precisare che bisogna verificare se l’evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente; anche nel caso in cui fosse stata tenuta la condotta omissiva.
Da un punto di vista pratico ciò può non essere semplice da dimostrare; ci si muove spesso sulla base di ricostruzioni ipotetiche; da analizzare poi sulla base di probabilità effettive.
Fra i criteri da prendere in considerazione vi è il giudizio contrafattuale .
Di cosa si tratta?
Si tratta di realizzare delle ipotesi per verificare quali sarebbero state le conseguenze della condotta omessa; per vedere se questa avesse portato o meno al conseguimento del danno. In questo modo, sarebbe stato poi più semplice valutarne l’effettiva idoneità nell’impedire i danni.
Ma su questo principio non vi è unanimità di riconoscimento.
Ad esempio si può analizzare la sentenza numero 581 dell’11 gennaio 2008, emanata dalla Corte di Cassazione; questa ha accertato, per quanto riguarda il risarcimento del danno, un allontanamento sostanziale dal principio contrafattuale.
Infatti questo può essere ritenuto valido solo se si dimostra che con la condotta omessa si avrebbero avute più del 50% di probabilità che il danno non sarebbe stato realizzato.
Dunque la Corte pone una soglia di probabilità a validità del principio contrafattuale.
Cosa sono i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali e come vengono risarciti.
Nell’ambito dell’infortunistica stradale i danni derivanti da inadempienze e illeciti non è detto che siano immediati e subito evincibili.
Vi possono essere anche danni indiretti e mediati che si verificano comunque nel pieno rispetto del principio della regolarità causale; l’importante è che questi non appaiono inverosimili rispetto al danno subito.
Dunque in questo ambito possono rientrare i danni patrimoniali (e non) che ad esempio il congiunto di una vittima di incidente può avere patito a seguito del sinistro.
Ma cosa sono i danni patrimoniali e danni non patrimoniali?
Sinteticamente possiamo dire che per danni patrimoniali intendiamo i mancati guadagni che si subiscono a seguito dell’incidente; ma anche le spese che si sostengono, ad esempio, per le cure mediche; o per la riparazione del veicolo.
Per danno non patrimoniale si intende invece la categoria di danni subiti dalla persona; in questo caso distinguiamo il danno biologico ed il danno morale.
Ma andiamo più nello specifico.
Danno patrimoniale: perdita di patrimonio e lucro cessante.
Il nostro ordinamento prevede sostanzialmente due tipi di danno riconosciuti e soggetti a risarcimento: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
Il primo riguarda la diminuzione del valore a cui va incontro il patrimonio del danneggiato a seguito di un sinistro; in quanto tale questo esso dunque può venire facilmente calcolato.
Intendiamo dunque tutte le spese che il danneggiato dovrà sostenere dopo un incidente; da quelle relative alla riparazione del veicolo, alle eventuali spese mediche-riabilitative che dovrà effettuare.
Tutte spese che “intaccano” il patrimonio del danneggiato; ovviamente tali spese devono essere dimostrate e certificate.
Sempre all’interno del danno patrimoniale distinguiamo poi le perdite relative al lucro cessante; i guadagni cioè inferiori; derivanti dall’impossibilità di portare a termine, ad esempio, un incarico lavorativo.
Può essere il caso di un libero professionista a partita iva che per un tot di mesi, ad esempio, non potrà lavorare; a seguito dei danni riportati dopo l’incidente.
Danno non patrimoniale: danno biologico (invalidità temporanea o permanente) e danno morale.
Il danno non patrimoniale, invece, è un danno “non immediatamente quantificabile con una precisa cifra economica”; è un danno infatti che riguarda la salute, l’integrità psicofisica, l’onore.
Distinguiamo nel danno non patrimoniale dunque il danno biologico ed il danno morale; per danno biologico intendiamo quelle lesioni psico-fisiche (temporanee o permanenti) che vengono riportate a seguito di un sinistro; e che dunque inevitabilmente influenzano negativamente la vita della vittima di sinistro.
Nel danno biologico distinguiamo dunque un’invalidità temporanea; ossia il periodo di tempo che intercorre fra l’incidente e la cura del soggetto.
Ed un’invalidità permanente, che è invece costituita da danni stabili; che rimarranno ed influenzeranno il resto della vita, nonostante le cure.
Ogni giorno di invalidità temporanea, ed ogni punto percentuale di invalidità permanente, sono soggetti a un risarcimento economico; generalmente calcolato con l’ausilio di apposite tabelle; come quelle stilate dai Tribunali di Roma e Milano (che saranno oggetto di approfondimento nelle prossime righe).
Ipotizziamo dunque l’iter di guarigione di una vittima di sinistro stradale; essa ha un inter di guarigione di 70 giorni; questi a esempio potrebbero essere suddivisi in tal modo: 10 giorni di invalidità totale (al 100%) e altri 60 giorni di invalidità; suddivisi a loro volta in 20 al 75% di invalidità, 20 al 50% e 20 al 25%.
Oppure un altro esempio potrebbe essere quello di 10 giorni di invalidità totale (100%) e 60 giorni di invalidità, suddivisi in 30 al 50% e in 30 al 25%.
Prima parte della quantificazione economica del danno biologico: l’invalidità temporanea.
Si capisce dunque come negli episodi di incidenti stradali, dove si verifichino lesioni come già evidenziato, calcolare l’entità del risarcimento dei danni può essere un’operazione non così immediata; anzi.
Fondamentale è dunque l’ambito della medicina legale; oltre l’indispensabile supporto legale specialistico; per giungere alla completa liquidazione del sinistro, infatti, ogni aspetto va seriamente tenuto in considerazione ed analizzato.
L’individuo che ha subito danni deve necessariamente fronteggiare un lasso di tempo di invalidità; la cui lunghezza varia da caso a caso. Lo stesso dicasi per il processo di guarigione; dove possono esservi postumi o meno.
Pertanto, il risarcimento dovrà inevitabilmente tenere conto sia dell’intervallo di tempo in cui la vittima del sinistro non è ancora guarita; sia degli eventuali postumi.
L’invalidità dunque potrà essere temporanea o permanente .
Per ciascun giorno di invalidità temporanea il risarcimento ammonta a circa 50 euro.
Ovviamente l’importo diminuisce a seconda della percentuale di inabilità che viene progressivamente riconosciuta.
Seconda parte della quantificazione economica del danno biologico: l'invalidità permanente.
Per ciò che concerne l’invalidità permanente intendiamo invece una diminuzione stabile di capacità della vittima del sinistro stradale.
Dunque, nonostante tutte le cure del caso, i danni restano.
La valutazione in questo caso avviene in punti percentuali; ovviamente dopo tutti i necessari accertamenti di tipo medico-legale.
A ogni punto, infatti, corrisponde una quota indicativa di risarcimento.
Per semplicità possiamo dire che dallo 0% al 9% indichiamo delle lesioni micro-permanenti; dalla soglia del 10% a quella del 100%, parliamo invece di lesioni macro-permanenti.
Va da sé che in tal caso sarà fondamentale la valutazione medico-legale che verrà effettuata per il singolo caso; e per quanto essa sia riconducibile a parametri e criteri indicati chiaramente nero su bianco, questa è sempre soggettiva.
È chiaro quindi che, come sempre, anche il fattore umano incide; in particolar modo su una materia così complessa; come quella relativa al calcolo del risarcimento.
Importante notare che per le lesioni macro-permanenti possiamo attenerci alle indicazioni elaborate nelle apposite tabelle dei vari Tribunali; Roma e Milano in primis.
Ad esempio qui è possibile consultare la tabella del Tribunale di Roma.
Per ciascun sinistro stradale dunque, la definizione del banno biologico relativo all’invalidità permanente, viene effettuata facendo riferimento anche a un sistema tabellare.
È importante sottolineare però un particolare: chiaramente per ogni vittima di sinistro la valutazione dei danni è soggettiva, a seconda del caso; ma una volta definita però la percentuale di invalidità (secondo il sistema tabellare) l’intero danno biologico complessivo potrà essere aumentato al massimo di un ulteriore 20%; non oltre.
Altra voce del danno non patrimoniale: il danno morale.
Questi sono solo alcuni esempi per quanto concerne il danno biologico; per quanto riguarda il danno morale invece intendiamo le “lesioni e le problematiche” subite dalla psiche di un individuo a seguito di un incidente; dunque comprovate difficoltà relazionali dovute all’insorgere di problematiche psicologiche; o sofferenze patite per la perdita di un congiunto nel sinistro (ad esempio la perdita di un compagno).
È chiaro che anche in questo caso ogni tipologia di problematica va comprovata dall’analisi periziale e dal responso medico-legale.
Si fa presente che il danno non patrimoniale è sommabile a quello patrimoniale; ma si sottolinea come questo risulti soggetto a risarcimento solamente nella casistica in cui esso viene concretamente dimostrato e comprovato; ed il livello di “fisiologica tollerabilità” viene oltrepassato.
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