Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, un testo ancora da verificare del nuovo Codice della…

Pedoni distratti e telefono: la proposta di stretta sull’art. 190 del Codice della Strada
La proposta di sanzionare i pedoni che attraversano con lo smartphone in mano è contenuta nella bozza del nuovo Codice della Strada predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposta alla consultazione degli operatori del settore. La consultazione si è conclusa il 13 settembre 2026, ma le nuove disposizioni non sono ancora norme in vigore. Vediamo cosa potrebbe cambiare e cosa prevedono già oggi le regole per pedoni e conducenti.
Aggiornato al 26 settembre 2026 — le nuove disposizioni non sono ancora in vigore.
- La stretta sui pedoni “distratti” dal telefono è contenuta in una bozza in consultazione: non è legge.
- Oggi l’art. 190 del Codice della Strada regola il comportamento dei pedoni, con la soglia dei 100 metri dagli attraversamenti.
- Il conducente che non dà la precedenza ai pedoni è sanzionato (art. 191).
- In caso di investimento, l’art. 2054 c.c. prevede una presunzione di responsabilità del conducente.
- Il comportamento del pedone può incidere sulla valutazione del risarcimento (concorso di colpa).
Cosa prevedrebbe la bozza in consultazione
La revisione dell’articolo 190 del Codice della Strada è contenuta nella bozza del nuovo Codice predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposta alla consultazione degli operatori del settore. Secondo le ricostruzioni pubblicate sulla bozza, la violazione potrebbe essere sanzionata con una multa fino a 75 euro per chi attraversa usando il telefono. La bozza prevedrebbe inoltre il divieto di attraversare gli incroci in assenza di strisce pedonali e, per chi scende dal marciapiede, l’obbligo di verificare che il conducente abbia rallentato. Si tratta di una bozza in consultazione: non è una norma vigente e il suo contenuto definitivo, come i tempi, non sono confermati da fonti ufficiali.
La proposta non riguarda soltanto lo smartphone. La bozza prevede anche ulteriori obblighi di prudenza durante l’attraversamento e nuove regole sulla visibilità del pedone e sulle modalità di attraversamento, il cui contenuto potrà comunque cambiare prima dell’approvazione definitiva.
Cosa dice oggi il Codice della Strada per i pedoni
L’articolo 190 del Codice della Strada stabilisce come devono comportarsi i pedoni. In sintesi:
- I pedoni devono usare gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i sovrappassaggi.
- Quando questi non esistono o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.
- È vietato attraversare diagonalmente le intersezioni e attraversare piazze e larghi al di fuori degli attraversamenti, quando esistono.
- Chi attraversa fuori dagli attraversamenti deve dare la precedenza ai conducenti.
La formulazione riportata dalla stampa (“attraversare liberamente” oltre i 100 metri) va quindi letta con la regola effettiva: attraversamento perpendicolare e con prudenza.
Il conducente deve dare la precedenza ai pedoni (art. 191)
Anche chi guida ha obblighi precisi. Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, l’articolo 191 del Codice della Strada impone ai conducenti di dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti o che si trovano nelle loro immediate prossimità. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, il conducente deve inoltre consentire al pedone che abbia già iniziato l’attraversamento di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 167 a 665 euro, a cui possono aggiungersi le conseguenze previste dalla legge sulla patente.
Investimento del pedone e risarcimento
In caso di investimento, l’articolo 2054 del Codice civile prevede una presunzione di responsabilità del conducente per il danno prodotto dalla circolazione del veicolo, superabile solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo non significa che ogni investimento comporti automaticamente il pieno risarcimento: la dinamica, il comportamento delle parti e le prove restano determinanti. Se il pedone è rimasto ferito, il percorso per ottenere il risarcimento è descritto nella guida sul risarcimento del pedone investito.
Un pedone “distratto” può incidere sul risarcimento?
Il comportamento del pedone può avere rilievo nella valutazione delle responsabilità. Se emerge un suo contributo concreto all’incidente, la responsabilità può essere ripartita: è il meccanismo del concorso di colpa. L’eventuale introduzione di nuove regole sulla distrazione da smartphone potrebbe assumere rilievo anche nella valutazione della condotta del pedone, ma gli effetti sul risarcimento dovrebbero essere valutati in relazione alla dinamica concreta e al contributo effettivamente avuto nella causazione del danno.
Cosa cambierebbe in pratica (e cosa verificare)
Se la bozza diventasse legge, attraversare con lo smartphone alla mano potrebbe comportare una sanzione per il pedone, con nuove regole su incroci e attraversamenti. Fino ad allora, restano valide le disposizioni attuali: prudenza, uso degli attraversamenti e rispetto reciproco tra pedoni e conducenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l’esistenza della consultazione e l’invio della tabella sanzionatoria aggiornata agli operatori; prima di trarre conclusioni è opportuno verificare l’eventuale pubblicazione del provvedimento definitivo su fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale).
Fonti e aggiornamento
I collegamenti alle disposizioni vigenti (articoli 190 e 191 del Codice della Strada; articolo 2054 del Codice civile) sono nel testo.
Le regole possono cambiare: prima di decisioni importanti è opportuno verificare le fonti aggiornate e la situazione concreta.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale o medica sul singolo caso.
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