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Risarcimento Danni Incidente Stradale

Breve guida su come ottenere il Risarcimento Danni Incidente Stradale dopo avere subito un sinistro

ecco una breve guida al risarcimento danni incidente stradale
breve guida al risarcimento danni incidente stradale

Risarcimento danni incidente stradale: se a seguito di un incidente stradale, hai diritto al risarcimento dei danni, all’interno di questa guida ti indicheremo tutti i riferimenti normativi utili per ottenerlo, riducendo al minimo i tempi dell’indennizzo.

Risarcimento danni incidente stradale: definizione e principio di responsabilità solidale

Articolo 2043 del Codice Civile

Ai sensi di quanto indicato nell’articolo 2043 del Codice Civile, qualsiasi fatto di natura colposa o dolosa che causa ad una o a più persone un danno ingiusto, obbliga il diretto responsabile del sinistro stradale, a prescindere dalle intenzioni e dalla volontarietà, al risarcimento dei danni.

Definizione di colpa nella circolazione stradale: articolo 2054 del Codice Civile

Al fine di definire il concetto di colpa nel caso della circolazione stradale, occorre fare riferimento all’articolo 2054 del Codice Civile. In sostanza, dicesi colpevole colui che viola il Codice della Strada. Di fatto, chi guida un veicolo ha l’obbligo di risarcire il danno cagionato a persone e a cose; se non è in grado di dimostrare di aver fatto il possibile necessario per evitarlo.

Il principio di responsabilità solidale: cosa è?

Sempre rimanendo nei confini di quanto stabilito nel Codice Civile, è bene citare il concetto di responsabilità del proprietario con il conducente. É possibile effettuare richiesta di risarcimento dei danni da circolazione stradale non soltanto al conducente che ha provocato il sinistro; ma anche al proprietario del veicolo, nel momento in cui non fossero la stessa persona.

Si cita il comma 3 dell’articolo 2054 del Codice Civile; qui si evince infatti che il proprietario del veicolo, o in sua vece l’acquirente con patto di riservato dominio o ancora l’usufruttario, è responsabile del danno cagionato; se non riesce a dimostrare che la circolazione è accaduta o a sua insaputa o contro la sua volontà.

Quali sono i gradi di parentela non considerati terzi danneggiati e come ottenere il risarcimento danno?

Di norma a seguito di un sinistro, dove vi sono danni materiali, si presuppone che il danneggiato effettui la richiesta di indennizzo attraverso la procedura di risarcimento diretto. C’è però da evidenziare che il Codice delle Assicurazioni Private esclude dagli aventi diritto al risarcimento i familiari del conducente responsabile del sinistro.

Trattasi di un paletto presento all’interno dell’art. 129, comma 2 Lettera B.

Non vengono catalogati come terzi il coniuge non separato dal punto di vista legale, il convivente more uxorio e i discendenti/ascendenti del conducente responsabile; indipendentemente che siano naturali o adottivi.

In riferimento dai danni alle cose quindi, fino al terzo grado di parentela non si ha alcun diritto ai benefici che scaturiscono dai contratti di assicurazione obbligatoria.

Analogo principio esteso agli affiliati e ai parenti conviventi con l’assicurato oppure a suo carico.

Come ottenere il risarcimento danno?

Si è messo in evidenza a chi spetta risarcire il danno cagionato a seguito di un sinistro stradale; coloro che hanno diritto di farne richiesta e coloro che invece ne sono esclusi.

Ora approfondiamo le modalità per ottenere il risarcimento, descrivendo la procedura da seguire, in base alla normativa di riferimento.

Il primo aspetto da tenere in considerazione ha strettamente a che fare con le tempistiche da rispettare.

Ai sensi dell’articolo 2046, comma 2 del Codice Civile, i termini di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale scadono dopo due anni.

Quindi, coloro che si ritengono danneggiati possono formulare richiesta di risarcimento danni; entro e non oltre un lasso di tempo pari a due anni.

Nella circostanza, però, in cui il sinistro è considerato reato, specie nel caso in cui vi siano lesioni colpose, i termini di prescrizione scadono dopo cinque anni.

Come si denuncia un sinistro?

Come si denuncia un sinistro? 

Prima di formulare la richiesta di risarcimento, è ovviamente fondamentale denunciare il sinistro. 

Mediante il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente, in passato era il CID) ed entro un lasso di tempo pari a tre giorni. Noto anche come modulo Blu, il modulo CAI è un formulario impiegato per raccogliere i dati; valido in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea, va compilato correttamente in tutti i suoi campi.

Se la controparte è d’accordo sulla dinamica dell’incidente, i tempi si riducono e non occorre interpellare le Forze dell’Ordine. Va detto, però, che tocca sempre alle compagini assicurative degli automobilisti implicati nell’incidente stradale, effettuare tutte le verifiche del caso; a seguito della ricezione della copia del modulo CAI correttamente firmato e compilato.

Vi sono due pagine nelle quattro copie di ogni modulo. Una volta che i due conducenti lo hanno firmato e compilato, ognuno trattiene due copie del modulo.

Una va data alla rispettiva compagnia assicurativa automobilista, l’altra spetta a sé; (a fronte di eventuali correzioni, queste vanno riportate su tutte e quattro le copie).

Procedimento diretto vs procedimento ordinario

Procedimento diretto vs procedimento ordinario: le differenze nel risarcimento

Compresa con esattezza come è avvenuta la dinamica del sinistro, si passa alla definizione dell’indennizzo. Va detto che il risarcimento dei danni deve essere richiesto alla propria assicurazione mediante la procedura diretta; oppure a quella dell’automobilista responsabile attraverso la procedura ordinaria. In quanto a tempistiche, anticipiamo subito che non ci sono differenze degne di nota. Le dinamiche dell’incidente finiscono inevitabilmente per incidere sulla modalità di richiesta danni.

Procedimento diretto

Dopo l’incidente, colui che ha subito il danno può presentare richiesta di risarcimento alla propria compagine assicurativa; o in alternativa a quella del proprietario/conducente del veicolo che lo ha causato.

Questa procedura si applica nel momento in cui ad essere coinvolti nel sinistro sono due veicoli motorizzati con targa ed assicurazione.

Procedimento ordinario

A regolarlo è l’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. Chi ha subito il sinistro stradale deve essere risarcito dall’impresa assicurativa dell’automobilista responsabile; sia nel caso di lesioni personali che di danni di natura materiale.

Si passa alla procedura ordinaria in caso di tamponamento a catena, dove sono coinvolti più veicoli; di veicoli non assicurati, di veicoli immatricolati all’estero, di veicoli non rientranti non motorizzati o speciali (tipo le macchine agricole), la procedura diretta non può essere applicata.

Idem nella casistica in cui nel sinistro stradale risultino coinvolti un ciclista, un immobile o un pedone.

Sono esclusi dalla richiesta di indennizzo diretto anche la mancanza di collisione fra due veicoli; o il sinistro che comporta gravi lesioni che arrecano un danno biologico superiore al 9% e gli incidenti stradali all’estero.

Richiesta di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale: definizione e procedura

Per richiesta di risarcimento danni, dovuti a sinistro stradale, si intende l’atto formale mediante cui chi ha subito il danno mette in mora la compagine assicurativa. Quest’ultima, dal canto suo, è tenuta a liquidare il danno. Presentando la richiesta di risarcimento, per l’impresa assicurativa partono i termini stabiliti dal Legislatore per formulare la richiesta di risarcimento. La definizione delle modalità di invio di richiesta variano da compagnia a compagna: la raccomandata A/R, l’invio della stessa via fax, via posta elettronica, tramite sito internet oppure con consegna a mano sono di sicuro le più diffuse.

Nel corso di questa fase, è compito della compagine assicurativa garantire il massimo supporto al cliente in tutte le fasi burocratiche della procedura, dalla compilazione della richiesta alla definizione dei danni inerenti al veicolo e alle cose.

Verranno indicati di fatto gli estremi degli automobilisti coinvolti nel sinistro. Idem per ciò che concerne i loro veicoli.

Nella procedura, poi, vanno poi riportati anche i dati di eventuali testimoni, qualora vi fossero, il luogo e gli orari, le entità delle lesioni, l’attestazione medica che indicherà se la guarigione è avvenuta con postumi o meno e la professione e il reddito del danneggiato.

Liquidazione del danno

L’assicurazione ha l’obbligo di formulare un’offerta per liquidare il danno oppure può rifiutarla, riportandone le motivazioni. Il tutto nel rispetto dei termini.

-30 giorni a fronte di danni materiali in caso di Modulo CAI, firmato dai due automobilisti

-60 giorni a fronte di danni materiali in caso di Modulo CAI, firmato da una sola parte

-90 giorni per danni alla persona

Definita l’offerta, poi l’Assicurazione è tenuta a liquidare il danno entro 15 giorni, a prescindere dall’accettazione o dal rifiuto del danneggiato. Nel secondo caso, quest’ultimo con il suo avvocato considereranno l’importo erogato come eventuale acconto, aspettando la definizione del contenzioso.

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