Verbale Carabinieri dopo Incidente: Come Richiederlo, Tempi di Rilascio e Valore Legale


Verbale Carabinieri dopo Incidente
Consiglio immediato: se sei stato coinvolto in un incidente con intervento dei Carabinieri, fai subito richiesta scritta del verbale al Comando che ha effettuato i rilievi — non aspettare comunicazioni spontanee. I tempi di rilascio decorrono dalla data della tua richiesta, non dall’incidente. Trovate di seguito la procedura completa, i tempi per legge e il fac simile da usare.
Si consiglia inoltre di attenersi alla Sentenza n.11606 del 2005 della Suprema Corte di Cassazione che invita i cittadini a non gestire da soli i propri incidenti ma a rivolgersi sempre a personale qualificato nella trattazione di questi.
Indice
- Intervento dei Carabinieri: quando avviene?
- Verbale dei Carabinieri dopo l’incidente: come viene redatto?
- Indagini preliminari e rilascio del documento che servirà per ottenere il Verbale.
- Tempi Rilascio Verbale Incidente Stradale: quanto tempo occorre per la consegna del verbale definitivo dopo l’incidente.
- Il Verbale delle Forze dell’Ordine ha valore probatorio?
- Possibili discordanze fra quanto scritto nel Verbale e la ricostruzione del perito.
- È possibile raccogliere prove aggiuntive dopo che il Verbale è stato redatto?
- Un esempio pratico di raccolte di prove non presenti nel Verbale.
- Si può contestare il Verbale? Se si, come?
- Come Richiedere Copia del Verbale dei Carabinieri?
- FAQ
Intervento dei Carabinieri: quando avviene?
Gli incidenti stradali in Italia sono numerosi. In molteplici occasioni, ai fini risarcitori, il verbale dei Carabinieri, dopo il sinistro, si dimostra di fondamentale importanza (anche in caso di concorso di colpa).
Oltre ai Carabinieri, possono redigere il verbale le Forze dell’Ordine intervenute sul posto. Quindi, anche la Polizia Stradale e la Polizia Municipale.
Intervento dei Carabinieri: quando avviene?
I Carabinieri, in qualità di accertatori, intervengono sul luogo dell’incidente stradale nei seguenti casi:
– blocco o rallentamento del traffico per via del sinistro;
– ferite riportate dai conducenti dei veicoli o dai passanti;
– atteggiamenti di disturbo o comportamenti violenti da parte delle persone coinvolte nella dinamica dell’incidente;
– conducenti che si trovano sotto l’effetto di stupefacenti.
Ma come bisogna comportarsi se ci sono dei feriti?
Se l’incidente è piuttosto violento e vi sono dei feriti, la prima azione da portare a termine consiste nel contattare il 112; questo può essere il caso, ad esempio, se si è stati investiti sulle strisce.
Le Forze dell’Ordine porranno delle domande a coloro che hanno telefonato per segnalare l’accaduto, al fine di avere una panoramica chiara su cosa è successo e sulla serietà del grado delle lesioni riportate dalle vittime del sinistro stradale.
Insieme alle Forze dell’Ordine, vista la problematicità dello scenario, si muoveranno anche i soccorsi stradali.
Una volta intervenuti sul luogo dell’incidente, tocca ai Carabinieri o alle Forze dell’Ordine (se non sono già stati chiamati) decidere se è il caso o meno favorire di richiedere l’intervento di soccorsi medici.
Il passo successivo sarà controllare lo stato di salute di tutti gli individui coinvolti nella dinamica dell’incidente stradale; e che tutti risultino fuori pericolo di vita.
Dapprima verranno allontanati dal traffico, al fine di non intralciale la strada. In seguito, se necessario, la zona di riferimento verrà isolata.
Verbale Carabinieri dopo incidente: come viene redatto?
La redazione del verbale dei Carabinieri in seguito a un sinistro stradale avviene secondo un protocollo ben definito. Le Forze dell’Ordine, infatti, vengono formate appositamente con l’intento di identificare quanto prima tutti quegli elementi determinanti ai fini della dinamica del sinistro stradale.
In primo luogo, la zona dove si è verificato l’incidente stradale viene messa in sicurezza.
Sul posto, i Carabinieri procederanno con le indagini sullo svolgimento dei fatti e sulle cause di turno.
Non sempre la redazione del verbale viene totalmente ultimata con la presenza delle Forze dell’Ordine sul posto.
Spesso infatti la fase preliminare ruota attorno alla raccolta delle informazioni e all’inserimento di note utili per la redazione del documento ufficiale.
Data, ora, luogo del sinistro, dati anagrafici dei conducenti, dei passeggeri e dei presenti che hanno assistito all’incidente, di fatto, non devono mai mancare.
E lo stesso dicasi per tutte le informazioni descrittive di quanto verificatosi: eventuali lesioni riportate dagli automobilisti e da coloro che erano a bordo delle vetture coinvolte; i modelli delle auto protagoniste del sinistro (modello, anno e colore).
I contenuti riportati del verbale giocano un ruolo di cruciale importanza nel descrivere la dinamica dell’incidente: i Carabinieri riportano nel verbale tutti i fattori che hanno inciso sul sinistro, come ad esempio l’eccesso di velocità, un sorpasso azzardato, frecce e fanali non perfettamente funzionali.
Altre informazioni degne di attenzione riguardano la tipologia dei danni che si sono verificati, la descrizione degli eventi, l’indicazione del punto di impatto e via dicendo.
Indagini preliminari e rilascio del documento che servirà per ottenere il Verbale
Spesso, le Forze dell’Ordine sono solite scattare delle foto circa la scena del sinistro e dei veicoli danneggiati.
La prassi prevede che a fronte di sinistri alquanto gravi, con danni seri, le vittime vengano sottoposte all’alcool test o a dettagliati esami anti-droga.
A fronte di ipotesi in cui droghe, alcool o entrambi i fattori hanno inciso sull’accaduto, allora i responsabili del sinistro rischiano di finire in galera.
Se una delle automobili, coinvolte nell’incidente stradale non potesse essere guidata dall’automobilista, compito delle Forze dell’Ordine consisterà nel digitare il numero di un’impresa di rimorchio, in grado di fornire tutto il supporto del caso.
O, se la polizza dell’assicurazione del veicolo incidentato prevede al suo interno un servizio di assistenza-carroattrezzi, il cittadino può provare a richiedere questo intervento; alla propria compagnia assicurativa.
Ovviamente solo al termine delle indagine preliminari e dei rilevamenti effettuati delle forze dell’ordine.
Al termine dell’intervento tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale entreranno in possesso del primo apposito documento sottoscritto dalle Forze dell’Ordine.
Un apposito numero identifica questo primo documento rilasciato dalle Forze dell’Ordine.
Questo documento sarà quello che consentirà di andare a richiedere il verbale; dal numero in oggetto presente nel documento sarà infatti possibile formulare la richiesta circa l’invio del verbale completo post-incidente che verrà redatto.
Spesso infatti, come si è già sottolineato, nella prima fase di arrivo le Forze dell’Ordine raccolgono testimonianze, foto ed elementi; che serviranno successivamente alla stesura del verbale.
Basti pensare al fatto che tutta una serie di informazioni dettagliate e decisive per le sorti e per l’esito del sinistro, possono essere introdotte anche mediante appositi codici numerici dalle Forze dell’Ordine.
Le condizioni atmosferiche e quelle stradali sono classici esempi a tema.
Tempi Rilascio Verbale Incidente Stradale: quanto tempo occorre per la consegna del verbale definitivo dopo l'incidente.
I tempi di rilascio del verbale non decorrono necessariamente dalla data dell’incidente, ma dalla data in cui presenti la richiesta formale. Per questo è fondamentale chiederlo subito.
| Tipo di sinistro | Tempo indicativo di rilascio | Note |
|---|---|---|
| Solo danni materiali (nessun ferito) | 30 giorni dalla richiesta | Rilascio diretto dal Comando |
| Feriti con prognosi già definita | 60–90 giorni dalla richiesta | Rilascio diretto dal Comando |
| Feriti con prognosi riservata (non sciolta) | Sospeso fino a scioglimento prognosi | Serve nulla-osta Procura della Repubblica |
| Decesso | Sospeso (fascicolo penale aperto) | Serve nulla-osta Procura della Repubblica |
| Verbale sinistro stradale con 120 giorni | In alcuni casi estremi fino a 120 giorni | Solo per sinistri molto complessi o con indagini penali in corso |
Cosa fare se il verbale non arriva nei tempi previsti: puoi inviare una diffida formale scritta al Comando richiedendo il rispetto dei termini della L. 241/1990. Se il ritardo persiste oltre 30 giorni dalla tua richiesta formale, puoi rivolgerti a un avvocato per un accesso documentale forzato o presentare ricorso al TAR.
Le tempistiche di messa a punto e di consegna ai destinatari del verbale dei Carabinieri dopo l’incidente, in genere, dunque variano da caso a caso.
Non è possibile stabilire date certe di consegna; possiamo però stabilire delle date quantomeno indicative (almeno per il comune di Roma) per il tempo di rilascio del verbale dopo l’incidente stradale; se l’incidente è stato senza feriti o lesioni questo sicuramente non sarà pronto prima di 30 giorni; se viceversa ci sono stati feriti nella dinamica questo non sarà pronto prima di 60/90 giorni (questo può essere ad esempio il caso per pedoni che sono stati investiti sulle strisce).
È fondamentale dunque che il cittadino coinvolto nell’incidente faccia quanto prima la richiesta per ottenere il verbale alle autorità competenti; questo perché spesso la data da cui iniziano a decorrere i giorni (30 se l’incidente è senza feriti, 60/90 con feriti) non è quella in cui è avvenuto l’incidente ma è quella in cui il cittadino fa richiesta per il verbale.
È quindi buona pratica fare immediata richiesta per il verbale; può anche accadere che la redazione del verbale sia già iniziata dalla data dell’incidente, ma per sicurezza è opportuno che il cittadino faccia subito richiesta.
C’è poi sempre una tariffa indicativa da versare, affinché il diretto interessato possa ottenere una copia del verbale.
Verbale Carabinieri dopo Incidente: ha valore probatorio?
Occorre precisare, però, che non tutti gli elementi contenuti all’interno del verbale di un incidente stradale hanno analogo valore probatorio e la stessa efficacia giuridica.
Un’ordinanza della Cassazione, vale a dire la numero 9037 del 2019, ha confermato che il rapporto della polizia municipale in caso di incidente stradale costituisce piena prova (fino a querela di falso) solo per quanto riguarda le dichiarazioni registrate delle parti coinvolte nel sinistro; e per quanto concerne gli accertamenti e/o gli eventi che il pubblico ufficiale ha registrato in prima persona.
Tutto ciò che invece viene ricostruito perché appreso da terze fonti o dal altri accertamenti, costituisce materiale probatorio liberamente giudicabile.
Cosa significa in concreto tutto ciò?
Sostanzialmente che il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine è considerato a tutti gli effetti un atto pubblico. Questo viene considerato come una prova sino a querela di falso, ma solo per quanto riguarda le dichiarazioni delle parti e per ciò che concerne gli altri fatti che il Pubblico Ufficiale, in qualità di accertatore, attesti come verificatisi in sua presenza.
In relazione alle altre circostanze di fatto, segnalate dal Pubblico Ufficiale e accertate durante le indagini, per averle apprese da terze parti, ossia tramite testimonianze, oppure in seguito ad ulteriori accertamenti, come ad esempio i rilievi, si tratta di materiale probatorio che il Giudice può liberamente valutare e apprezzare.
Lo stesso dicasi per le altre risultanze istruttorie, catalogate dalle parti, che non hanno efficacia privilegiata.
Possibili discordanze fra quanto scritto nel Verbale e la ricostruzione del perito
Trascorsi pochi giorni dal sinistro, il diretto interessato inizia a prendere visione della richiesta presentata dalla compagine assicurativa.
Inoltre, un perito inizierà a raccogliere le dichiarazioni di riferimento. Lo stesso dicasi anche per le dichiarazioni dei vari passeggeri.
Per capire quanto sia strategico il ruolo del perito, bisogna partire dall’idea di fondo che nessuno, nemmeno gli agenti accertatori, facenti parte dei Carabinieri o delle Forze dell’Ordine in generale, sono immuni dal commettere errori. Talvolta, infatti, questo può accadere.
Il perito dunque svolgerà le sue indagini. Può spesso capitare che dalle sue valutazioni possano emergere aspetti e dettagli che, almeno di primo acchito, erano passati inosservati dalle Forze dell’Ordine.
In buona parte delle casistiche, il verbale redatto dalle Forze dell’Ordine si dimostra un documento decisivo quando c’è da determinare di chi è la colpa dell’accaduto.
In rapporto ai risarcimenti per lesioni personali, i verbali in oggetto appaiono sin troppo persuasivi; potrebbe ad es. esserlo nei casi di pedoni investiti sulle strisce.
A differenza del perito che non era presente in fase iniziale, le Forze dell’Ordine, invece, lo erano.
Ed essendo abituate a essere sulla scena di sinistri stradali, le descrizioni degli incidenti e le cause di riferimento, che vengono indicate dalle Forze dell’Ordine, sono molto affidabili.
Questione di esperienza, quindi; soprattutto quando c’è da prestare attenzione al ruolo dei conducenti nel corso dello scontro.
Può capitare dunque che i periti assicurativi non sempre concordino con quanto redatto dalle forze dell’ordine.
Tuttavia, si tratta di eccezioni, anche perché a fronte di discordanze frequenti, il giudice di turno chiamato a dirimere la controversia, nella grande maggioranza dei casi finirebbe per dare ragione alle Forze dell’Ordine; valutando come più attendibile la loro ricostruzione dei fatti.
È possibile raccogliere prove aggiuntive dopo che il Verbale è stato redatto?
In diverse situazioni, può verificarsi che i Carabinieri non incolpino nessuno in un determinato incidente stradale.
Ove ciò dovesse avvenire, il verbale potrebbe specificare che il sinistro è stato originato da condizioni atmosfere impervie; o da un manto stradale non in condizioni ottimali o da forze esterne indipendenti.
Bisogna dunque dare prova al perito assicurativo del fatto che l’assicurato della compagnia per cui lavora è, in realtà, il responsabile effettivo dell’accaduto.
La raccolta di prove, dunque, quanto più inconfutabili possibili, è una procedura che va verso questa direzione.
Anche la presentazione di prove supplementari che non si rivelino antitetiche rispetto ai contenuti indicati nel verbale si conferma un’ottima base di partenza nel persuadere il perito.
Ove la richiesta dovesse finire in tribunale, bisognerà portare prove ulteriori, in linea con le testimonianze. Non è necessario, infatti, che le prove raccolte contraddicano quanto specificato dalle Forze dell’Ordine.
Si capisce dunque l’indispensabilità di uno specifico supporto di assistenza legale nella gestione dei sinistri stradali.
Un esempio pratico di raccolte di prove non presente nel Verbale
Poniamo l’esempio di una persona coinvolta in un sinistro stradale e che tempestivamente chiami i Carabinieri.
Ma una volta sulla scena del sinistro, le Forze dell’Ordine non riescono a parlare con i testimoni; (che ad esempio potrebbero essersi allontanati dopo il sinistro; non attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine; che in alcuni casi può giungere dopo diverso tempo). La persona coinvolta nell’incidente ha però annotato alcuni recapiti di questi; riuscendo ad ottenere successivamente delle testimonianze scritte.
La persona coinvolta nel sinistro informa dunque il perito della compagine assicurativa di disporre di prove supplementari che, nello specifico, sono le dichiarazioni dei testimoni.
Poniamo l’esempio che queste dichiarazioni affermino di avere visto l’altro conducente al cellulare mentre guidava; al momento del sinistro; ne consegue che in tal caso queste costituirebbero una prova evidente del fatto che il comportamento avventato e non responsabile della controparte sia stata la causa effettiva del sinistro stradale.
Si può contestare il Verbale? Se si, come?
L’intervento degli agenti accertatori, tramite la redazione del verbale, ha anche il compito di semplificare le pratiche del risarcimento. Secondo quanto stabilito nel Codice della strada, è possibile estrarre una copia degli atti che sono stati redatti; all’interno del verbale dalle Forze dell’Ordine e non coperte dalla privacy, per salvaguardare terzi (si consiglia inoltre di leggere le novità previste dalla Riforma del Codice della Strada del 2023).
Ciò che conta è specificare solamente quali sono le motivazioni della suddetta richiesta, dato che terze parti non interessate e richiedenti per mera curiosità non possono assolutamente avere una copia del rapporto dei Carabinieri, a fronte di un incidente stradale.
Se si intende contestare il contenuto indicato all’interno di un verbale dei carabinieri dopo un incidente, si hanno due opzioni, tenendo conto del contenuto.
Se si vuole contestare ciò che gli agenti asseriscono di avere accertato (o che è avvenuto o che hanno riscontrato) il solo rimedio è la querela di falso; in questo caso bisogna procedere con una denuncia e sostenere le relative spese legali.
Tutte le altre circostanze specificate all’interno del verbale, avvenute e verificatesi prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine, non godono di fede privilegiata, come ha asserito la Cassazione; dunque in linea teorica potrebbero essere confutate e/o contestate con i tradizionali strumenti processuali, come ad esempio una prova testimoniale.
E se un testimone non è stato indicato nel verbale?
Come mostrato nell’esempio pratico qui sopra, può capitare che i testimoni si allontanino prima dell’arrivo dei Carabinieri e non vengano quindi inseriti nel verbale. In questo caso puoi: (1) chiedere formalmente al Comando l’integrazione del verbale entro i termini dell’indagine; (2) raccogliere una dichiarazione scritta del testimone da presentare autonomamente all’assicurazione o al giudice. La giurisprudenza ammette testimonianze non contemplate nel verbale originario come prova libera, liberamente valutabile dal giudice.
Come Richiedere Copia del Verbale dei Carabinieri?
Per richiedere copia del verbale, devi presentare una richiesta formale scritta al Comando dei Carabinieri che ha effettuato i rilievi. La procedura è disciplinata dalla L. 241/1990 sull’accesso agli atti amministrativi.
Procedura in 5 passi:
Identifica il Comando competente — è quello intervenuto sul posto. Se non lo ricordi, contatta la tua assicurazione o verifica il numero identificativo del documento rilasciato sul posto.
Redigi la richiesta scritta — deve contenere i tuoi dati, data/luogo del sinistro, targhe dei veicoli e motivazione (risarcimento danni / procedimento legale).
Allega copia del documento d’identità — obbligatorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Presenta la richiesta — di persona allo sportello, via raccomandata A/R o via PEC se disponibile.
Versa il costo di riproduzione — generalmente tra €15 e €25 a seconda del Comando.
Nota: come indicato nel Codice della Strada, terze parti non interessate e non coinvolte nell’incidente non possono ottenere copia del verbale. È necessario specificare sempre la motivazione della richiesta.
Fac simile richiesta verbale Carabinieri — da usare subito:
Io sottoscritto/a [NOME COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA],
C.F. [CODICE FISCALE], residente in [INDIRIZZO],
CHIEDO
ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il rilascio in copia conforme
del verbale/rapporto di intervento redatto in data [DATA] da codesto
Comando in occasione del sinistro stradale avvenuto in [VIA/LUOGO]
alle ore [ORA], che ha coinvolto i veicoli tg. [TARGA 1] e tg. [TARGA 2].
Il numero identificativo del documento ricevuto sul posto è: [NUMERO].
La presente richiesta è finalizzata alla tutela dei diritti nell’ambito
della richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.
Allego: copia documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data _______________
Firma _______________
FAQ
D: Quanto tempo hanno i Carabinieri per rilasciare il verbale di un incidente?
R: I tempi variano in base alla gravità: 30 giorni dalla richiesta per incidenti senza feriti, 60–90 giorni in presenza di feriti con prognosi definita. Se ci sono feriti in prognosi riservata o decessi, il verbale è bloccato fino al nulla-osta della Procura. I giorni decorrono dalla data della richiesta, non dall’incidente.
D: Come si richiede copia del verbale ai Carabinieri dopo un incidente?
R: Bisogna presentare una richiesta scritta al Comando che ha effettuato i rilievi, allegando copia del documento d’identità (D.P.R. 445/2000). La richiesta può essere consegnata di persona, via raccomandata A/R o via PEC. È necessario indicare i dati dell’incidente (data, luogo, targhe) e il motivo della richiesta (risarcimento danni).
D: Il verbale dei Carabinieri è una prova definitiva in caso di incidente?
R: No. Secondo la Cass. ord. n. 9037/2019, il verbale fa piena prova (art. 2700 c.c.) solo per le circostanze direttamente accertate dai militari in loro presenza. La ricostruzione della dinamica e le responsabilità sono elementi liberamente valutabili dal giudice e possono essere contestati con foto, perizie tecniche e testimonianze.
D: Si può contestare il verbale dei Carabinieri?
R: Sì, ma con strumenti diversi a seconda di cosa si contesta. Per le circostanze direttamente certificate dai Carabinieri l’unico rimedio è la querela di falso. Per tutto ciò che è stato ricostruito tramite testimonianze o rilievi, si tratta di prova libera contestabile con i tradizionali strumenti processuali (testimonianze, CTU tecnica).
D: Cosa fare se un testimone non è stato indicato nel verbale dei Carabinieri?
R: Puoi chiedere al Comando l’integrazione del verbale durante l’indagine, oppure raccogliere una dichiarazione scritta del testimone da presentare all’assicurazione o al giudice come prova autonoma. La giurisprudenza ammette testimonianze esterne al verbale come prova libera valutabile dal giudice.

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