Incidente tra Bici e Auto Chi ha ragione?


Incidente tra Bici e Auto Chi ha ragione?
Indice Incidente tra Bici e Auto Chi ha ragione.
- Incidente tra bicicletta e auto: chi ha ragione?
- Cosa si deve fare nel caso si verificasse un incidente tra bicicletta e auto?
- Di chi è la colpa in un incidente in cui è coinvolta una bicicletta?
- Quando è previsto il concorso di colpa?
- Cosa fare se il ciclista non ha un’Assicurazione
- Cosa fare se il ciclista ha avuto l’incidente mentre si stava recando a lavoro o se è caduto in una buca
- Perché chiedere assistenza legale in caso di incidente con una bicicletta
Incidente tra Bici e Auto Chi ha ragione?
Partiamo da una premessa; tutti coloro che circolano sulla strada devono obbligatoriamente rispettare il codice della strada; che è proprio volto ad evitare che si verifichino incidenti o eventi avversi.
Sia i ciclisti che gli automobilisti dunque sono chiamati a rispettare determinate regole.
Non è però insolito che alcuni tendano a non rispettare determinate norme del codice; infrangendolo così dunque; e provocando eventualmente, o divenendo vittime, di un incidente.
In questo senso spesso sorgono dei dubbi su chi ha ragione e chi no; in un determinato contesto o per una determinata dinamica.
A ciò si deve rispondere in linea di massima che ogni singolo caso va analizzato nel dettaglio; perché non esistono aprioristiche responsabilità o colpe da parte di nessun veicolo o mezzo.
Anche nel caso in cui l’altro soggetto coinvolto in un incidente sia un pedone o un ciclista; o un monopattino; il fatto che questi ultimi nell’impatto riportino, come è chiaro, danni ben più gravi (data la fragilità rispetto a un veicolo) non li esime però dall’obbligo di rispettare correttamente le norme del codice della strada; esattamente al pari di ogni altro veicolo circolante.
Il comportamento dei soggetti coinvolti in un sinistro va dunque attentamente analizzato all’interno della dinamica dello stesso.
Cosa si deve fare nel caso si verificasse un incidente tra bicicletta e auto?
Sfortunatamente gli incidenti che intercorrono fra ciclisti e automobilisti non sono un evento raro; anzi.
Secondo il Safer City Streets, organizzazione che analizza i dati delle 48 più grandi metropoli nel mondo, Roma è fra le prime tre città al mondo più pericolose per i ciclisti; nel 2019 vennero registrati più di 340 gravi incidenti fra i ciclisti.
Generalmente:
-intorno a un 30% dei casi l’incidente è dovuto con un veicolo a motore.
-fra 15% – 20% dovuto a una caduta a seguito di manovre imprudenti di altri conducenti.
-15% dovuto a danni o insidie nel manto stradale.
-5% – 10% dovuto a scontro fra ciclisti o con pedoni.
Per tale motivo ogni anno si registrano numerosi contenziosi fra ciclisti e compagnie assicurative; non di rado si può arrivare anche al giudizio finale della Cassazione.
Per poter fare richiesta di ottenimento di risarcimento è importante che venga accertata la colpevolezza, o il grado di responsabilità nel sinistro, sia dell’automobilista che del ciclista; proprio al fine di poter verificare attentamente la situazione .
È dunque fondamentale raccogliere tutti i dati immediatamente dopo l’incidente fra automobile e una bicicletta;
- Se vi sono feriti chiamare immediatamente le forze dell’ordine ed il 118
- Raccogliere tutte le informazioni sul conducente del veicolo: nome, cognome, targa, assicurazione e numero di polizza
- Se l’automobilista (o il ciclista) non fornisce le generalità bisogna chiamare ed attendere le forze dell’ordine; che si occuperanno di svolgere tutti i rilievi ed interrogheranno i soggetti, al fine di compilare il verbale.
- Fotografare o filmare la scena dell’incidente ed i danni riportati dai veicoli
- Se vi sono testimoni che hanno visto l’accaduto raccogliere la loro testimonianza
- Se si avvertono dolori entro 48 ore dall’accaduto recarsi al Pronto Soccorso
Di chi è la colpa in un incidente in cui è coinvolta una bicicletta?
Effettuare controlli al pronto soccorso entro le 48 ore dall’accaduto non è solo una buona pratica di prudenza; ma è fondamentale anche per l ‘ottenimento del giusto risarcimento. Infatti eventuali danni diagnosticati dopo le 48 ore potrebbero non venire riconosciuti dalle compagnie assicurative; proprio perché non accertati entro le 48 ore dal sinistro avvenuto.
Dunque si avrebbero problemi nell’ottenimento del risarcimento per i danni fisici riportati a seguito dell’incidente.
Molto spesso si tende a pensare che il ciclista a prescindere non abbia mai alcuna colpa; sempre da considerarsi come vittima subente in un sinistro stradale; ma non è così. Molti incidenti possono essere causati proprio da comportamenti imprudenti o pericolosi dello stesso ciclista.
Ad esempio; qualora il ciclista tagliasse in maniera brusca e imprevedibile, oltre che pericolosa, la strada alla macchina; oppure non circolasse nell’area ciclabile apposita; oppure sbandasse o invadesse una corsia nel senso opposto di marcia.
In tutti questi casi la colpa del sinistro sarebbe da ascrivere al ciclista; non all’automobilista. Anche se ovviamente nell’impatto il ciclista riporterà quasi sempre lesioni più gravi.
Dunque in questo caso cosa accade? A chi spetta il risarcimento se la colpa dell’incidente è da ascrivere al ciclista?
Per quanto riguarda il ciclista esistono delle deroghe solo ed esclusivamente quando questo circola su una pista in cui sono presenti delle differenti regole in vigore.
Se non esistono prove o testimonianze documentali circa la dinamica esatta del sinistro la giurisprudenza italiana prevede il concorso di colpa; una corresponsabilità cioè al 50% fra i due conducenti.
I ciclisti di mezzi non a motore non sono esclusi da tale principio.
Quando è previsto il concorso di colpa?
Ciò è stabilito dall’articolo 2054 del codice civile, che sancisce il principio della presunzione della colpa.
Se non si riesce a dimostrare chiaramente che la colpa è ascrivibile all’errato o pericoloso comportamento dell’altro conducente, la colpa è da ripartire su entrambi.
Se invece vi sono prove documentali di una maggiore o totale colpa non ci sarà corresponsabilità; e l’altro conducente potrebbe anche venire totalmente sollevato da ogni responsabilità.
Possiamo dunque avere:
– un concorso di colpa paritario (con la stessa quota di colpa ripartita fra i conducenti);
– un concorso di colpa effettivo; dove la responsabilità maggiore viene ascritta a uno dei due conducenti; ma anche all’altro viene inflitta una percentuale di colpa perché ritenuto responsabile anch’egli di aver violato il codice della strada.
In questa situazione ad esempio potrebbe venire riconosciuta una percentuale di 60% – 40% di colpa.
Secondo la sentenza n. 1462 del 15 ottobre 2021 del Tribunale di Busto Arsizio anche i ciclisti sono chiamati al rispetto delle norme del codice della strada; in particolare per quanto riguarda il principio delle rispetto delle norme di prudenza.
Nel caso in questione il Tribunale ha riconosciuto al ciclista il 60% di colpa nel sinistro con un veicolo; perché il ciclista ha tentato di attraversare la carreggiata mentre la macchina era alla sua sinistra.
Violando dunque l’obbligo di non costituire mai un pericolo per la circolazione; per questo motivo la responsabilità maggiore è stata inflitta a suo carico.
L’automobilista è stato però anch’esso ritenuto responsabile perché non è riuscito a dimostrare di stare rispettando i limiti di velocità in quel tratto di strada; al momento dell’impatto.
Cosa fare se il ciclista non ha un’Assicurazione
Attenzione dunque; se il ciclista ha un comportamento pericoloso, imprudente e imprevedibile la colpa maggiore è la sua.
Ovviamente se questo viene dimostrato con prove sostanziali; cioè verbale di polizia, testimonianze, ecc.
Il ciclista dovrà dunque rispettare tutte le norme del codice della strada al pari di qualsiasi altro conducente; a differenza degli altri veicoli però per la semplice bicicletta non è previsto l’obbligo dell’Assicurazione.
Dunque se il ciclista provoca un incidente, e viene ritenuto colpevole, dovrà poi ripagare i danni agli altri conducenti di tasca propria.
Non essendo la semplice bicicletta coperta da Assicurazione potrebbe (dovrebbe) essere inutile anche la compilazione del CAI (ex Cid); che può essere utilizzato solo da compagnie assicurative che usino l’RC Auto.
In realtà la compilazione di un Cid condiviso e firmato potrebbe però essere utile per ricostruire la dinamica dell’incidente; dimostrando che la dinamica è condivisa fra le parti.
Ma solo di questo; perché non si tratta di due veicoli coperti da Rc Auto.
Dunque il ciclista dovrà avviare la procedura di risarcimento ordinario; contattando la compagnia assicurativa di chi ha procurato l’incidente.
Dovrà cioè scrivere e compilare la lettera di richiesta di risarcimento danni indirizzata all’Assicurazione.
Questa dovrà contenere:
-i dati anagrafici dei soggetti coinvolti;
-dettagli ed elementi identificativi dei mezzi citati;
-estremi della/e polizze;
-citare gli eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente;
-descrizione il più accurata possibile della dinamica dell’incidente.
In allegato vi si può allegare:
-Modulo CAI condiviso; (a dimostrazione che la dinamica dell’incidente è condivisa);
-Preventivo della riparazione da effettuare da parte di un professionista;
-Documentazione medica rilasciata per i danni fisici riportati a seguito del sinistro; dunque verbale di Pronto Soccorso; scontrini di spese mediche e visite specialistiche sostenute, ecc..
Cosa fare se il ciclista ha avuto l’incidente mentre si stava recando a lavoro o se è caduto in una buca
Per ciò che concerne le tempistiche di risposta della compagnia assicurativa possiamo distinguere 2 ipotesi; se si sono riportati solo danni materiale la compagnia assicurativa dovrebbe rispondere entro 60 giorni dal momento della ricezione della lettera; se vi sono anche danni fisici bisognerà attendere il lavoro dei periti; dunque entro 90 giorni.
Ma come funziona se l’incidente si è svolto mentre il ciclista si stava recando o stava tornando dal posto di lavoro?
In questo caso l’incidente viene risarcito dall’INAIL; in quanto si tratta di un incidente in itinere.
Ovviamente vengono esclusi da tale caso gli incidenti causati da uso di droghe, alcol, psicofarmaci non prescritti, ecc.
E se il ciclista ha avuto l’incidente a causa di una buca?
In tal caso si consiglia di seguire l’approfondimento specifico presente a questa pagina; che illustra nel dettaglio l’interpretazione normativa e come procedere nel caso in cui ci si fosse procurato un danno cadendo in una buca stradale.
Perché chiedere assistenza legale in caso di incidente con una bicicletta
Nel caso in cui si debba ottenere un risarcimento per danni subiti da una compagnia assicurativa è fondamentale chiedere assistenza legale; specifica e peculiare.
Non lo affermano semplici cittadini ma i giudici della suprema Corte di Cassazione; con la sentenza n.11606 del 2005 è stata infatti affermata dalla Corte l’indispensabilità, da parte del cittadino, di dotarsi della necessaria assistenza legale; nel caso in cui debba relazionarsi con una compagnia assicurativa.
Infatti per la Corte è impensabile che il cittadino si relazioni con una compagnia assicurativa (chiedendole un risarcimento) considerata la sproporzione dei due soggetti; da un lato un semplice cittadino; che non conosce la materia legale né sa cosa la legge prevede per il suo incidente.
Dall’altra una società forte; tecnicamente organizzata, con qualsiasi tipologia di professionista a sua disposizione; dai periti, agli avvocati ai meccanici.
Nulla manca a una compagnia assicurativa; che consapevole di questa superiorità può avere la tentazione di esercitarla; concedendo al cittadino un risarcimento minimo.
Risparmiando così in tal modo sulla liquidazione del sinistro.
Proprio per questo motivo la Corte ha richiamato le compagnie assicurative al rispetto dell’art.24 della Costituzione; quello cioè relativo al diritto alla legittima difesa legale.
Ad ogni cittadino deve cioè essere garantita la possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni legali; in ogni sede ed in ogni procedimento; anche quello con le compagnie assicurative.
Per tale motivo lo studio di Incidente Risarcito Gratis rappresenta un saldo punto di riferimento per tutti i cittadini che devono relazionarsi con le compagnie assicurative; in tal modo infatti i cittadini vedranno riconosciuti i propri diritti; e godranno di quella indispensabile tutela legale, necessaria nella richiesta del risarcimento danni.
INCIDENTE RISARCITO GRATIS
Studio di Infortunistica Stradale specializzato in Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
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