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Risarcimento Caduta Buca Stradale

Quando si può ottenere il risarcimento per caduta buca stradale

Risarcimento Caduta Buca Stradale
Risarcimento Caduta Buca Stradale (piccola)

Risarcimento Caduta Buca Stradale: Le ipotesi in cui l’ordinamento giuridico italiano prevede il diritto alla risarcibilità di un soggetto che abbia subito lesioni fisiche o materiali sono numerose; tra queste rientra il caso della caduta in una buca sul manto stradale; dunque riguarda anche il caso del risarcimento danni per caduta marciapiede.

Attenzione, Aggiornamento 2023: le ultime sentenze relative al risarcimento per danni da caduta su buca stradale mostrano un’importante (e negativa) novità per i cittadini: si è sancito che la risoluzione stragiudiziale (cioè senza denuncia) del risarcimento per caduta su buca è ora nei fatti sostanzialmente impossibile da ottenere.
Dunque il cittadino che vuole ottenere il risarcimento è obbligato ad avviare un’azione civile con i costi e i tempi che questa richiede.
È ovviamente è sempre indispensabile essere in possesso del verbale di polizia che testimoni l’accaduto e di tutta la documentazione necessaria.

Indice

Quando vengono risarciti i danni derivanti ad un soggetto coinvolto in un incidente a causa della presenza di una buca

Un soggetto che cade a causa di una buca presente sul manto stradale ha diritto ad ottenere un equo indennizzo solo nel caso in cui sia in grado di dimostrare che la buca fosse non visibile; e che egli stesso abbia percorso la strada con la dovuta diligenza.

Mentre, a sua volta, il proprietario della strada dovrà fornire rigorosa prova a sostegno del fatto che trattasi di caso fortuito; ovvero di sinistro che trae origine da una causa non imputabile allo stesso.

Infatti, come per qualsiasi richiesta di risarcimento, a sostegno dell’asserito danno subito, occorrerà fornire delle prove oggettive; che dimostrino che le lesioni fisiche residuate al danneggiato nel sinistro siano causalmente ricollegabili all’evento de quo.

Pertanto, nell’immediatezza dell’evento bisogna subito richiedere l’intervento dell’autorità; in modo che si possa redigere un verbale contenente tutti i dettagli riconducibili a quanto accaduto (luogo, data, ora e situazione in cui versa la strada); oltre che porre in sicurezza l’area al fine di evitare il susseguirsi di ulteriori incidenti.

In sostanza, al danneggiato viene riconosciuto un danno solo qualora lo stesso sia in grado di provare l’effettivo accadimento dell’incidente.

L’attuale indirizzo giurisprudenziale rende estremamente difficile ottenere un risarcimento per questa tipologia di danni in assenza di un verbale delle forze dell’ordine.

A chi inoltrare la richiesta di risarcimento

Qualora, a causa di una buca sul manto stradale, si rimanga coinvolti in un incidente che abbia determinato danni patrimoniali e non patrimoniali, la relativa denuncia deve essere inviata al proprietario della strada; sia questo un soggetto privato o un ente pubblico.

Purtroppo, nel caso in cui la strada sia pubblica risulta spesso difficoltoso individuare il soggetto tenuto al risarcimento; in quanto non sempre il proprietario risponde del danno.

Non di rado, l’onere di ristorare i danni patiti dal danneggiato sorge in capo all’ente cui è affidata la custodia e manutenzione di quel tratto di strada.

Tanto è vero che, anche nel caso in cui si verificasse un sinistro in una strada comunale, occorrerà preventivamente accertare in capo a quale ente vi era l’obbligo di custodia.

O se sulla stessa fossero stati posti in essere dei lavori (ripristino tubature, installazioni linee telefoniche, ecc.); a seguito dei quali vi è stata la rovina della sede stradale ha comportato il verificarsi dell’evento.

Non di rado, soprattutto in sinistri che vedono il coinvolgimento di motociclisti, capita che la causa del sinistro sia da ricondurre al brecciolino rimasto sull’asfalto; anche a seguito della rottura del manto stradale da parte delle ditte incaricate dell’esecuzione di opere manutentive.

In casi simili, inoltrare la richiesta dei danni al proprietario della strada comporta unicamente l’allungamento dei tempi del risarcimento; che vede, in prima battuta, la negazione del risarcimento dell’ente che risulta estraneo alla provocazione del danno.

Dunque anche per questi motivi il cittadino che ha subito questa tipologia di danni deve immediatamente rivolgersi ad avvocati specializzati o a personale qualificato.

La disattenzione del pedone esonera il proprietario della strada dal risarcimento del danno

La Cassazione in una sentenza ha sancito che il pedone ha l’obbligo di adottare una condotta prudente; soprattutto in situazioni in cui il possibile danno è suscettibile di essere previsto; e superato attraverso l’attuazione di cautele da parte del danneggiato.

Ad esempio: una persona percorre abitualmente uno stradello bianco; privo di regolare asfaltatura, dovrà adottare un comportamento più che prudente, rapportato quindi allo stato del luogo.

La circostanza che vede l’abituale passaggio del danneggiato sulla strada dissestata comporta la conoscenza e la prevedibilità di un evento che possa causare un danno; dunque pone in capo all’utente l’obbligo di un comportamento che va oltre l’ordinaria prudenza; viceversa il contrario, una condotta imprudente, sarebbe idonea a interrompere il nesso causale tra il fatto e l’evento lesivo.

Anche una recente sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione; in relazione a danni patiti da un soggetto leso caduto su una strada pubblica in evidente cattivo stato manutentivo.

In quanto l’Ente ha dimostrato che il sinistro si è verificato per negligenza e disattenzione del danneggiato.

Pertanto, mancando l’adozione di cautele e delle comuni regole di prudenza il soggetto leso non viene ritenuto meritevole di un risarcimento danni.

Insidia o trabocchetto

Per ottenere il risarcimento dopo la caduta in una buca devono dunque ricorrere congiuntamente due presupposti.

1) l’elemento soggettivo della non prevedibilità del pericolo, nonostante il cittadino abbia avuto un comportamento prudente;

2) l’elemento oggettivo della non visibilità della buca o di un ostacolo lungo il percorso intrapreso dal cittadino.

Pertanto, il comportamento tenuto dall’utente della strada risulta fondamentale per la determinazione della responsabilità del sinistro; in quanto qualora venisse stabilito che la buca fosse facilmente avvistabile, quindi evitabile, al danneggiato non spetterebbe alcun riconoscimento sotto forma di indennizzo.

L’assistenza di professionisti del settore

Considerata la particolarità della materia, per l’assistenza alla richiesta di risarcimento per danni derivanti da caduta a causa di buca stradale, si consiglia di richiedere la consulenza di professionisti specializzati in tale settore; ossia nell’infortunistica stradale.

I consulenti prescelti indirizzeranno la richiesta di risarcimento all’ente cui grava l’onere di custodia della strada; e saranno allora in grado di offrire indicazioni relative a consulenze mediche necessarie al fine della determinazione dei postumi residuati dall’evento.

Inoltre bisogna considerare che le compagnie di assicurazione che garantiscono gli Enti pubblici, spesso tendono a ridurre al minimo le liquidazioni dei danni; ragione ulteriore per affidare la propria pratica ad un legale esperto in responsabilità civile.

Quindi sei vogliono vedere i propri diritti salvaguardati bisogna chiedere assistenza: per vedere accolte le richieste relative al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della buca sulla strada nella quale siete accidentalmente.

Indirizzi giurisprudenziali sul risarcimento per una caduta in una buca e prescrizione

Guardiamo ora i criteri utilizzati dai giudici per giudicare una caduta in una buca.

Uno dei fattori determinanti per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle buche è dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’insidia o della trappola stradale.

In altre parole, un evento che non può essere controllato e quindi non può essere previsto; e dunque evitato.

 Ad esempio; se cadi in una buca o in un marciapiede accidentato in un luogo che visiti spesso (come la tua strada o un’area vicina), questa situazione poteva (in teoria) essere prevista e dunque evitata.

Perché conosci il posto e si presume, allora, che eri a conoscenza del pericolo; allora in questo caso il giudice potrebbe pensare che tu sia responsabile dell’incidente.

E che in sostanza l’incidente sia stato causato dalla tua distrazione.

Il giudice può inoltre anche rifiutare un risarcimento in base alle dimensioni del foro sul quale si è verificato il sinistro.

Più grande è la buca, più potrebbe essere considerata ovvia e facile da evitare.

Emblematica a tal proposito la sentenza n.37 del Tribunale di Vasto; con la quale un cittadino si è visto negare il risarcimento successivo alla caduta in una buca.

 In questo caso allora il Tribunale ha dato pienamente ragione alla Pubblica Amministrazione.

Per quale motivo?

Perché il giudice ha stabilito che la buca si trovava al centro della strada ed era assolutamente visibile. Questa era infatti di  di notevoli dimensioni; inoltre il sinistro è avvenuto in un orario, e con condizioni metereologiche, che garantivano la massima luminosità.

Dunque la piena visibilità della stessa.

Questo serve a far capire quanto è fondamentale dimostrare la non prevedibilità e la non visibilità della buca nella richiesta di risarcimento danni.

Negoziazione assistita e prescrizione

Inoltre per la richiesta di questa tipologia di danni non si può utilizzare la negoziazione assistita; questa infatti è una forma di accordo fra due parti utilizzata per risolvere amichevolmente una disputa.

Ma i danni che derivano da buche non possono rientrare in questa forma di accordo.

Perché in questo caso i danni sono stati causati dalla negligenza del comune (per ciò che concerne la manutenzione stradale), piuttosto che dalla lite occasionale tra le due persone coinvolte in un incidente.

Dunque questa tipologia di danni non può essere risolta con la negoziazione assistita, che è destinata solo ai veicoli circolanti per strada.

Per quanto riguarda la prescrizione per questa tipologia di incidenti, questa ha una durata di 5 anni dal giorno del sinistro.

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