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Il Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: cosa bisogna sapere.

Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: come ed in quali casi è previsto l'ottenimento del Risarcimento; quanto e cosa si rischia in caso di condanna.

Il Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: quando e come è previsto.
Il Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: quando e come è previsto.

Indice – Il Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: cosa bisogna sapere.

Il Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: Quando le Lesioni sono Lievissime?

L’articolo che identifica il reato di lesioni personali è infatti il 582 del Codice Penale; questo recita “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” […].

Per quanto riguarda suddetto reato, questo viene ben distinto dal reato “di percosse” (581 del Codice Penale); dal reato di lesioni personali può infatti derivare una “malattia” (in senso giuridico) nella mente o nel corpo del danneggiato; cioè un’alterazione perenne della “funzionalità” di un corpo, sia nella parte fisica che nella parte psicologica.

Diversi sono invece gli esiti di eventuali danni subiti nel reato di percosse; per quanto dolorose le conseguenze queste non lasciano, secondo l’impostazione di questo articolo, alterazioni stabili funzionali.

Dunque nel reato di lesioni personali viene colpita l’integrità psico-fisica della persona.

Le lesioni sono lievissime se i giorni di prognosi sono inferiori a 20 e non vengono identificate eventuali circostanze aggravanti.

Le lesioni personali si possono sempre perseguire d’ufficio; tranne il caso di lesioni personali dolose lievissime che devono essere perseguite tramite la denuncia del danneggiato.

Effettuato questo primo chiarimento procediamo dunque a identificare le diverse classificazioni che incontriamo nella definizione del reato di lesioni personali; queste possono essere in primo luogo dolose o colpose.

Quanto e Cosa si rischia per le Lesioni Lievissime? Cosa sono le Lesioni Personali Dolose (Lievissime, Lievi, Gravi o Gravissime)?

Una lesione personale dolosa può essere Lievissima, Lieve, Grave o Gravissima.

Per identificare in quali delle 4 categorie previste dalla legge italiana si debba inquadrare una lesione personale, bisogna fare riferimento ai giorni di prognosi ed ai danni che sono derivati da questa.

1) Lesioni Personali Dolose Lievissime
Se i giorni di prognosi sono inferiori a 20 ed ovviamente non vengono identificate eventuali circostanze aggravanti; in questo caso la competenza è del Giudice di Pace con una pena di reclusioni da 6 mesi a 3 anni.

2) Lesioni Personali Dolose Lievi

Se i giorni di prognosi sono fra i 21 ed i 40 si parla di lesioni personali dolose lievi; la competenza non sarà del Giudice di Pace ma del Tribunale; la pena sostanzialmente rimane la stessa delle lesioni lievissime.
Anche se non sembra esservi una sostanziale differenza con le lesioni personali lievissime (la pena è la stessa) in realtà la sostanza è ben diversa; il Giudice di Pace infatti può comminare condanne “economiche” e non detentive; in questo caso il fatto che la giurisdizione, secondo la legge, passi dal Giudice di Pace al Tribunale identifica un inquadramento legislativo dell’atto ben diverso; più grave.

3) Lesioni Personali Dolose Gravi

Se vi sono più di 40 giorni di prognosi o è stata messa in pericolo la vita del danneggiato; oppure si è riscontrato un danno stabile e perenne nella sfera fisica del danneggiato, allora si parla di lesioni personali dolose gravi.

In tal caso la pena di reclusione è dai 3 ai 7 anni.

4) Lesioni Personali Dolose Gravissime

Parliamo di lesioni personali dolose gravissime quando abbiamo una perdita o una menomazione stabile, perenne; la perdita di un senso, di un arto, di un organo; ma anche un aborto.

In questo caso la pena di reclusione è dai 6 ai 12 anni.

Va ricordato che in tutti e 4 i casi identificati dalla legge si possono però applicare anche delle circostanze aggravanti; se ad esempio il reato è stato commesso con armi; oppure da un gruppo di persone.

In tutti questi casi, e negli altri identificati dagli articoli 576, 577, 583 e 585, le pene possono essere aumentate da un terzo fino alla metà.

Cosa sono le Lesioni Personali Colpose e qual è la loro procedibilità.

Le lesioni personali colpose sono quelle lesioni non rientranti nelle 4 casistiche identificate dalla legge sopra citate; qual è la differenza fra dolo e colpa?

Che nel dolo c’è “piena consapevolezza” di causare un danno infrangendo una legge; nella colpa, pur essendoci per l’appunto colpa nell’infrangimento della norma, manca però la “piena coscienza”; la malafede, se vorremmo genericamente definirla.

Guardiamo dunque alla procedibilità nel reato di lesioni personali colpose; come si è già sopra detto le lesioni personali dolose (tranne quelle lievissime) sono sempre perseguibili d’ufficio; per quanto riguarda le lesioni personali colpose queste invece sono perseguibili a seguito di denuncia da parte del danneggiato; tranne nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, che sono perseguite d’ufficio.

La lesione personale colposa può essere punita anche solo con una multa; distinguiamo dunque:

-le lesioni personali colpose semplici: quando causa una “malattia” risolvibile entro 40 giorni.

Lesioni personali colpose gravi: quando causa una “malattia” che si prolunga oltre i 40 giorni.

Lesioni personali colpose gravissime: quando causa una “malattia” che non sarà mai risolta.

Pene per le Lesioni Personali Colpose (Semplici, Gravi o Gravissime).

L’articolo 590 del codice penale stabilisce che una lesione personale colposa semplice prevede una multa di 309 euro, con una reclusione fino a 3 mesi: se la lesione personale colposa viene ritenuta grave la pena è fino a 6 mesi con un multa fino a 619 euro.

Se la lesione personale colposa viene ritenuta gravissima la pena è fino a 2 anni, con una multa fino a 1239 euro.

Dunque nei casi di lesione personale colposa semplice la competenza è del Giudice di Pace e per procedere serve la denuncia del danneggiato; viceversa negli altri casi la competenza può essere del Tribunale e si può procedere d’ufficio (se la tipologia di lesione rientra nei casi previsti dalla legge).

Prescrizione nel reato di lesioni personali.

Per quanto riguarda la prescrizione nel reato di lesioni personali essa generalmente interviene dopo 6 anni, in quanto identificata dalla legge come “delitto” (mentre sono 4 anni per una “contravvenzione”).

Il termine può venire allargato di un quarto se incorrono degli atti che interrompono il nomale processo penale; in generale comunque, al netto di eventuali numerose interruzioni, il tempo massimo è considerato in 7 anni e mezzo.

Ma se lesioni personali sono gravi o gravissime, la prescrizione aumenta rispettivamente a 7 e 12 anni (a salire se vi sono azioni interruttive).

Riferimenti normativi per ottenere il risarcimento a seguito di lesioni subite: articoli 1523, 2043 e 2054 del Codice Civile.

L’articolo 2043 del codice civile contiene una norma basilare, per quanto riguarda il risarcimento dei danni per lesioni personali.

Si parla  infatti di risarcimento per fato illecito; nello scenario in cui qualsiasi evento di natura colposa o di tipo doloso dovesse arrecare a terze parti danni ingiusti.

Il responsabile dell’accaduto è, pertanto, tenuto a risarcire il danno.

Secondo l’articolo 2043 del Codice Civile, quindi, chi ha causato un danno ingiusto con lesioni personali deve risarcire i danni; secondo i principi del neminem laedere (non danneggiare cioè la sfera giuridica di altri individui).

Articoli 2054 e 1523 del Codice Civile: i sinistri stradali.

I sinistri stradali si dimostrano esempi particolarmente calzanti, in tal senso.

Consultiamo ad es. l’articolo 2054 del Codice Civile; nella rubrica della Circolazione dei veicoli, si evince è che il conducente di un veicolo è chiamato a risarcire i danni arrecati; non solo agli individui ma anche alle cose danneggiate; qualora non fosse in grado di dimostrare di aver fatto il massimo per evitare il danno.

Esaminando l’articolo 1523 del Codice Civile dunque, anche il proprietario del mezzo, cosi come l’acquirente o l’usufruttario, risultano responsabili insieme al conducente; qualora non si dimostrassero in grado di provare che la circolazione del veicolo è capitata contro la loro volontà.

In tutti gli scenari, comunque, i responsabili dei danni lo sono ugualmente; se le cause del sinistro avessero a che fare con difetti costruttivi o di manutenzione del mezzo di trasporto privato.

Il Risarcimento Danni per Lesioni Personali Lievissime: Come viene Quantificato Economicamente.

È assolutamente consigliato rivolgersi a un avvocato specializzato o a personale tecnico qualificato nel caso in cui si voglia chiedere un risarcimento per avere subito delle lesioni; gli ambiti infatti possono essere molteplici, vari e complessi. Anche nel caso si disponesse di una polizza tutela legale.

Ed ognuno di questi può avere un suo iter ed una sua casistica.

L’iter per ottenere un risarcimento a seguito di un sinistro stradale sarà necessariamente diverso da quello necessario per un infortunio sul lavoro.

Ogni ambito prevede delle sue peculiarità che rendono fortemente raccomandabile rivolgersi a un legale.

Prendiamo ad esempio il caso di dovere chiedere un risarcimento per danni fisici subiti a seguito di un sinistro stradale; ovviamente l’esempio riportato è semplificatorio ed il fine è solo quello di offrire una panoramica preliminare di cosa può prevedere la legge; nel caso di un risarcimento a seguito di un sinistro.

Ipotizziamo dunque che un individuo X, prima di un eventuale “evento lesivo” (quale può essere un incidente stradale ad es.) sia integro al 100% dal punto di vista psicofisico.

A seguito di un sinistro ipotizziamo che questo subisca delle lesioni personali biologiche (tale argomento verrà approfondito successivamente).

In questo caso compito di un medico legale sarà quello di valutare l’entità della lesione e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’integrità di tipo psico-fisico.

In base a ciò, spetterà al danneggiato l’ammontare di una liquidazione più o meno elevata.

Ipotizziamo che il medico legale accerti dunque che si è verificata a tutti gli effetti una diminuzione dell’integrità psicofisica.

Il legale, dopo la perizia medico-legale, procederà dunque con una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa.
Per quanto riguarda danni fisici subiti deve essere chiaro che solo personale medico-legale può, attraverso attenta perizia, quantificare e stabilire se il danneggiato ha subito delle difficoltà o delle invalidità; e se queste sono temporanee o permanenti.

Non è ammessa nessun’altra strada per stabilire danni o conseguenze fisiche stabili che si sono registrate dopo una lesione o un accadimento negativo.

Per stabilire dunque l’effettiva entità del risarcimento è indispensabile la figura medico-legale; ma più in generale bisognerà analizzare il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale che il danneggiato ha subito nella loro interezza.

Cosa sono il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale?

Partiamo in primo luogo con l’analisi del danno patrimoniale.

Cos’è il danno patrimoniale e come viene quantificato.

Il danno patrimoniale è costituito dalle spese mediche che si sono dovute sostenere, per curarsi e guarire dal danno subito; ma anche dai mancati guadagni lavorativi che non si sono potuti ottenere a seguito della lesione intercorsa.

Immaginiamo ad es. che il danneggiato sia un libero professionista con partita iva e, per lo svolgimento della sua professione, deve muoversi per poter lavorare; se questo, a seguito della lesione deve trascorrere un tempo in stato di immobilità per guarire dalla sua condizione, non potrà lavorare; ed avrà sicuramente delle perdite.

Avremo dunque un danno da ridotta capacità lavorativa; se dimostrata ed accertata in termini oggettivi ed inequivocabili, può essere chieste come risarcimento di “danno patrimoniale”.

Questo dunque potrà costituire una parte importante del risarcimento.

Cos’è il danno non-patrimoniale e come viene quantificato: Danno Biologico (invalidità temporanea o permanente) e danno morale.

Il danno non patrimoniale è una categoria vasta; nella quale rientrano “tutti i danni subiti dalla persona, nella sua interezza psico-fisica”.

Il ruolo del medico-legale in tal senso è fondamentale; sarà lui a certificare eventuali invalidità o deficit; temporanei o permanenti; e se sì, in che percentuale.

L’articolo del Codice Civile che fa riferimento al danno non patrimoniale è il 2059; di particolare rilievo risultano essere anche gli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private, riguardanti danni non patrimoniali di lieve e non lieve entità.

La voce fondamentale nella quantificazione del danno non patrimoniale è costituita dal danno biologico; questo è costituito dalla quantificazione dell’invalidità temporanea e/o permanente.

Prima parte del Danno Biologico: l'invalidità Temporanea.

Partiamo dunque dall’invalidità temporanea; questa è il periodo “di cura” del danneggiato; il periodo nel quale l’individuo che ha subito lesioni non può svolgere al 100% tutte le azioni abituali della vita quotidiana; questi sono i “giorni di invalidità temporanea”.

Ovviamente non è detto che ognuno dei giorni di “cura” venga riconosciuto come “giorno di invalidità temporanea al 100%”; anche l’invalidità temporanea è infatti soggetta a percentuale.

Potremmo cioè avere dei giorni di invalidità temporanea riconosciuti al 100% (verosimilmente i primi, quelli più immediati all’accadimento); ma successivamente l’invalidità riconosciuta scenderà progressivamente, con il miglioramento dello stato di salute del danneggiato; che in teoria dovrebbe tornare sempre più a uno stato di normalità.

Per ogni giorno di invalidità temporanea piena (al 100%) vengono riconosciuti circa 50 euro; alla diminuzione della percentuale di invalidità riconosciuta corrisponde dunque anche una diminuzione dell’importo.

Potremmo quindi avere ad esempio un corso di guarigione di 30 giorni; dei quali: 5 giorni con un’invalidità temporanea del 100%, 5 giorni con un’invalidità temporanea del 75%; 10 giorni con un’invalidità temporanea del 50% e 10 giorni con un’invalidità temporanea del 25%.

Ovviamente, come si è già detto, solo un medico può identificare l’eventuale decorso o meno dello stato di una malattia.

Seconda parte del Danno Biologico: l'invalidità Permanente.

Se lo stato di malattia non dovesse risolversi nel suddetto periodo di cura; e se dunque vengono evidenziati deficit o menomazioni stabili, parliamo invece di invalidità permanente.

L’invalidità permanente (nel caso del sinistro stradale) viene quantificata in punti percentuali stilati in apposite tabelle dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma. (qui è possibile scaricare quelle del Tribunale di Roma per la consultazione).

Indicativamente possiamo dire che se l’invalidità viene calcolata fra lo 0% e il 9% possiamo parlare di lesioni micropermanenti; dal 10% al 100% macropermanenti.

Ovviamente è un esempio semplificatorio (come quelli  precedenti) espresso per agevolare la comprensione; come si è già ribadito tale ambito è di pertinenza di avvocati qualificati e personale medico.

Continuando nella semplificazione possiamo ritenere che la suddetta quantificazione avvenga in modo equitativo, ossia risulta uguale per tutti.

Tuttavia, è a discrezione del giudice personalizzare l’entità del danno biologico non patrimoniale, favorendo un eventuale incremento della misura percentuale del risarcimento, nella circostanza in cui emergessero specificità aggiuntive rispetto all’esame ordinario.

Lesioni fisiche, per chi si occupa di lavori fisici, possono avere un impatto differente con conseguenze maggiorate rispetto a chi svolge professioni prettamente intellettuali, ecc.

Approfondimento: responsabilità da cose in custodia.

Fra le diverse ipotesi, particolarmente comuni, dove è possibile richiedere il risarcimento del danno per lesioni personali subite. Fra le più diffuse, bisogna citare la responsabilità da cosa in custodia.

 Tenendo conto di quanto indicato all’interno dell’articolo 2051 del Codice Civile, è possibile asserire che ogni individuo è responsabile del danno causato dalle cose prese in custodia. L’unica eccezione è costituita dal fatto che il diretto interessato riesca a provare che il danno è avvenuto in maniera fortuita.

Questa norma avente a che fare con il diritto al risarcimento dei danni per quanto riguarda le lesioni personali subite per via di un danno provocato dalle cose in custodia dà luogo all’introduzione della responsabilità oggettiva per chi ha le cose in custodia che ha comportato il danno. Nota anche come presunzione di colpa, questo principio mette in evidenza come è compito del responsabile dimostrare la sua innocenza , essendo il sinistro stradale avvenuto in maniera fortuita, magari per eventi eccezionali che non poteva né prevedere, né tanto meno tenere sotto controllo.

 Di fatto, viene meno il nesso di casualità che intercorre tra evento e custode delle cose. Quest’ultimo, infatti, risulta esente dalla responsabilità in questi scenari. Ne consegue che, in questa casistica, il diritto di risarcimento danni per lesioni personali subite viene negato.

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