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Conviene fare causa all’Assicurazione? Ecco cosa bisogna sapere sulla causa civile per risarcimento danni.

Conviene fare causa all’Assicurazione? L'incidente stradale e la causa civile per risarcimento danni.

Conviene fare causa all’Assicurazione. Guida per causa civile per risarcimento danni.
Conviene fare causa all’Assicurazione. Guida per causa civile per risarcimento danni.

Conviene fare causa all’Assicurazione? Informazioni sulla causa civile per risarcimento danni incidente stradale

L’Italia è uno dei paesi al mondo con il più alto numeri di incidenti sulle proprie strade; la questione di  una causa civile per risarcimento danni incidente stradale (anche in caso di concorso di colpa) è dunque ormai sfortunatamente all’ordine del giorno.

Analizziamo dunque le modalità e i casi nei quali un cittadino può procedere con una causa contro la compagnia assicurativa.

Partiamo subito da un presupposto molto chiaro: è sempre opportuno che il cittadino, in caso di incidente, richieda immediatamente l’assistenza di un avvocato specializzato o un tecnico dell’infortunistica stradale.

Questo perché è estremamente difficile (se non praticamente impossibile) per il cittadino comune gestire da solo legalmente il proprio sinistro; soprattutto se questo ha comportato molteplici danni, seri ed articolati.

È la stessa Corte di Cassazione (sentenza 11606 del 2005) a invitare i cittadini a richiedere il supporto legale di un professionista; in caso di controversia con la compagnia assicuratrice.

Causa civile per risarcimento danni incidente stradale: quando conviene fare causa all’Assicurazione?

Analizziamo dunque i casi nei quali potrebbe essere indispensabile, per il cittadino, procedere con una causa civile per risarcimento danni incidente stradale contro la compagnia assicurativa.

  • Al cittadino viene negato il risarcimento del danno subito; questo potrebbe avvenire perché il cittadino ha sbagliato nella compilazione, o nella formulazione burocratica della richiesta. Oppure c’è una contestazione sulla sua responsabilità da parte della controparte.
  • L’Assicurazione non comunica la sua offerta per il risarcimento dei danni da incidente stradale (O la sua eventuale negazione) nei termini previsti dalla legge.
  • Vi è un’eccessiva discrepanza (sottovalutazione) fra l’offerta di risarcimento della compagnia assicurativa ed il danno che il cittadino ritiene di aver subito; dunque non si giunge ad un accordo.

In questi casi al cittadino potrebbe essere indispensabile procedere con un’azione giudiziaria contro l’Assicurazione.

In quali tempi posso fare causa all’Assicurazione?

Nel caso che il CID sia stato firmato da entrambe le parti e vi siano solo danni materiali: in questo caso bisognerà attendere che siano trascorsi almeno 30 giorni.

-Se il CID non è controfirmato da entrambe le parti e vi sono solo danni materiali: in questo caso bisognerà attendere che siano trascorsi almeno 60 giorni.

Nel caso vi siano danni materiali e lesioni fisiche: in questo caso bisognerà attendere che siano trascorsi almeno 90 giorni.

Un aspetto fondamentale da considerare quando si effettua una causa civile per ottenere il risarcimento danni provocati da un incidente d’auto è quello relativo alle tempistiche.

I tempi tecnici della giustizia in materia civile, infatti, sono molto lunghi e prima di ottenere quello che spetta per diritto, possono trascorrere dai 4 ai 5 anni.

Tali tempi si possono ulteriormente allungare nel caso in cui si proceda anche con l’impugnazione, l’appello o la Cassazione.

 Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2024 la durata media di un giudizio civile di primo grado è di circa 3 anni e 8 mesi nei Tribunali ordinari, in miglioramento rispetto agli anni precedenti grazie alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).

Per le cause davanti al Giudice di Pace, i tempi si attestano mediamente tra 12 e 24 mesi. In caso di appello o ricorso in Cassazione, i tempi possono estendersi significativamente.

Questo elemento è cruciale nella valutazione di convenienza: un risarcimento potenziale di €8.000 ottenuto dopo 4 anni di causa ha un valore reale molto diverso da quanto appare sulla carta.

Indennizzo diretto: in quali casi si può applicare.

Abbiamo visto come per risarcimento intendiamo la somma erogata dalla compagnia assicurativa quando si viene coinvolti in un sinistro che provoca danni a terzi.

In questo caso l’articolo 2043 del Codice impone alla persona che ha causato il danno di risarcire chi lo ha subito.

Dunque il cittadino in questo caso potrà eventualmente rivalersi sull’Assicurazione della persona che ha causato il danno; ma non solo.

Se il sinistro ha coinvolto solamente due veicoli (anche con un autobus o mezzo pubblico)il Codice delle Assicurazioni, introdotto nel 2005, da l’opportunità a chi ha subito il danno, di agire con la forma dell’indennizzo diretto; cioè denunciando la propria assicurazione.

Che si rifarà poi in un secondo momento sull’Assicurazione del responsabile del sinistro; tale somma viene stabilita in maniera forfettaria in base ad una convenzione preliminare tra le Assicurazioni.

È diverso il caso in cui nell’incidente stradale sono coinvolte più di 2 auto; in questo caso l’indennizzo diretto non si può applicare; dunque in tal caso la persona che ha subito il danno ha il diritto di citare in causa solo l’Assicurazione della persona responsabile dell’accaduto.

Lo stesso indennizzo diretto non può essere applicato quando la vittima dell’incidente ha subito dei danni biologici valutabili con una percentuale di inabilità permanente superiore al 9%.

In questi casi dunque non è possibile per la persona danneggiata effettuare una causa contro la propria compagnia di assicurazione.

C’è un’altra eventualità che impedisce alla vittima del sinistro stradale di far causa alla propria Assicurazione utilizzando l’indennizzo diretto; cioè nel caso in cui le vetture coinvolte nell’incidente non siano state immatricolate in Italia;  o quando l’Ente assicurativo di uno o entrambi i mezzi non aderisce alla convenzione CARD (un accordo tra compagnie assicurative).

Quale è l'iter da seguire per una causa civile contro l'Assicurazione

Prima di procedere con una causa civile contro una compagnia assicurativa il danneggiato deve obbligatoriamente tentare di risolvere la controversia per via stragiudiziale; cioè senza richiedere l’intervento del giudice e del tribunale.

Tentando dunque una risoluzione “pacifica” della problematica.

Il Codice delle Assicurazioni, nell’articolo 148, illustra l’iter che il danneggiato deve seguire per richiedere il suo risarcimento; in primo luogo si evince come la vittima dell’incidente non può affrontare tale procedimento senza avvalersi dell’aiuto di un avvocato esperto in materia.

Al legale spetta il compito di inviare la lettera di costituzione in mora che contiene tutte le richieste previste dalla legge e la richiesta del risarcimento per danni; oltre che l’invito alla negoziazione assistita.

Quanto tempo bisogna aspettare prima di procedere con la denuncia?

Una volta inviate queste richieste preliminari bisognerà dare tempo 90 giorni alla compagnia assicurativa; questo perché la compagnia assicurativa deve poter aver il tempo di completare tutta l’istruttoria concernente l’incidente stradale.

Trascorsi 90 giorni dall’invio della lettera e 30 dalla richiesta di una procedura amichevole, la persona danneggiata ha il diritto di promuovere la causa civile.

Infatti, in questo periodo di tempo stabilito per legge, la compagnia assicurativa deve risarcire il danno o invitare la vittima dell’incidente ad effettuare una visita presso un medico legale di fiducia.

La persona danneggiata deve procedere, trascorsi questi tempi, con la richiesta di causa civile con l’atto di citazione.

Le cause civili per risarcimento danni provocati da un sinistro ovviamente non sono tutte uguali; nel caso in cui il danno subito non superi la cifra di 20.000 euro, questa deve aver luogo davanti al giudice di pace del territorio.

Diversa è invece l’eventualità in cui il danno subito venga accertato con una somma superiore; in questo caso infatti la procedura avrà luogo nel Tribunale competente più vicino.

Attenzione: nel caso in cui si proceda con una causa civile il danneggiato non dovrà limitarsi a citare in giudizio la propria Assicurazione (o quella di chi ha subito il sinistro) ma dovrà procedere anche contro il proprietario del veicolo che ha subito l’incidente.

Dopo l’avvenuta notifica della citazione è necessario che essa sia iscritta al ruolo davanti al Giudice di Pace o a Tribunale, altrimenti potrebbe rischiare di non essere valida.

Cosa cambia con la Riforma Cartabia per le cause contro le assicurazioni?

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha introdotto modifiche sostanziali che impattano direttamente sulle cause civili contro le compagnie assicurative.

La novità più rilevante per i sinistri stradali riguarda la competenza per valore del Giudice di Pace: la soglia è stata innalzata da €5.000 a €10.000 per le controversie civili ordinarie, e da €20.000 a €25.000 per i sinistri stradali. Questo significa che una fascia più ampia di cause si svolge ora davanti al GDP, con tempi e costi generalmente più contenuti rispetto al Tribunale ordinario.

Sul fronte procedurale, la riforma ha reso obbligatoria e rafforzato la negoziazione assistita come condizione di procedibilità: prima di depositare l’atto di citazione, avvocato e cliente devono formalizzare il tentativo di accordo stragiudiziale con l’assicurazione. Solo al suo fallimento — documentato — è possibile procedere in giudizio. Questo passaggio non è una formalità: un avvocato esperto usa questa fase per raccogliere prove, cristallizzare le posizioni della compagnia e costruire la strategia processuale.

Le indagini da effettuare durante la causa civile e il ruolo del Giudice.

Qualora le parti ne facessero richiesta il Giudice potrebbe richiedere una consulenza medico legale d’ufficio; per riuscire ad esempio a quantificare i danni subiti dalla vittima in seguito al sinistro.

O potrebbe cercare di ricostruire la dinamica effettiva dei fatti.

Potrebbe succedere, infatti, che l’Assicurazione contesti la dinamica dei fatti dichiarata dal danneggiato; e dunque potrebbe chiedere una perizia cinematica, attraverso dei calcoli ritenuti più veritieri; o chiedere di ascoltare i testimoni presenti al momento dell’incidente.

Il ruolo dei testimoni in questo caso sarebbe determinante all’interno della causa; questi sono obbligati a presentarsi davanti al giudice per effettuare le loro dichiarazioni, dalle quali non è possibile esimersi.

Quando la causa civile contro la compagnia assicurativa giunge al termine, il Giudice emanerà la sentenza stabilendo quelle che sono le responsabilità reali e quale è dunque la cifra da corrispondere al danneggiato.

Un’alternativa alla causa civile per il risarcimento danni per l’incidente stradale è operare un’azione penale..

Questa possibilità può essere presa in considerazione nel caso in cui, in seguito all’incidente è stato aperto un procedimento penale contro la persona responsabile dell’accaduto.

Ma attenzione: quando la persona danneggiata decide di costituirsi come parte civile all’interno di una procedura penale, deve essere a conoscenza che non potrà più intentare una causa civile contro l’assicurazione; perché questo suo diritto in tal caso decade.

Qual è la procedura per chiedere un risarcimento per danni solo subiti dal veicolo?

Le procedure e le modalità per effettuare una causa civile per risarcimento danni subiti dalla vettura, sono le stesse di quelle per i danni alla persona; quello che cambia è invece l’istruttoria in sede di giudizio.

Potrebbe capitare, infatti, che la compagnia assicurativa, possa non essere d’accordo sull’entità del danno subito dalla vettura.

In questo caso, il Giudice istruttore per quantificare bene il danno, potrebbe avvalersi di un consulente tecnico nominato d’ufficio.

L’esperto dovrà stabilire a quanto ammontano i danni che l’auto ha subito e in che misura sono direttamente collegati all’incidente stradale.

La conclusione della causa per risarcimento avverrà determinando la somma da pagare; e nel momento in cui ciò ha luogo verrà depositata la sentenza da parte del Giudice.

Cosa cambia se faccio causa solo per i danni subiti dall'auto.

Gli incidenti stradali purtroppo sono ormai all’ordine del giorno; molte volte è la sola auto, o il solo veicolo, a subire dei danni.


In questo caso, il proprietario della vettura ha il diritto di intentare una causa civile solo per i danni che la propria auto ha subito.


In tal caso i termini iniziali da rispettare sono diversi; il Codice delle Assicurazioni stabilisce che i tempi da rispettare non siano più di 90 giorni ma di 60.


Dunque per il danno subito dalla persona fisica, l’assicurazione ha 3 mesi di tempo per terminare l’istruttoria e risarcire i danni; mentre per quel che riguarda i danni subiti dalla macchina il tempo è di 2 mesi.


Rimane uguale il periodo di 30 giorni per poter provvedere ad un compromesso amichevole; in questo lasso di tempo, la compagnia assicurativa, prima di accettare i termini della causa potrà effettuare tutte le dovute perizie meccaniche grazie ad un esperto di fiducia, che possa quantificare l’entità del danno.


Terminati i tempi relativi all’istruttoria; e dopo aver effettuato la perizia, l’ente assicurativo deve risarcire il danno subito dall’auto.


Qualora ciò non avvenisse, o avvenisse con un importo inferiore rispetto a quella pattuita o ritenuta corretta dal danneggiato, questo potrà rivolgersi ad un avvocato o a uno studio legale esperto per intentare una causa contro la compagnia assicurativa.

Come funziona il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato.

Abbiamo visto i passi che il cittadino deve compiere nel caso in cui intenda procedere con una causa civile nei confronti della compagnia assicurativa; ma quando si ha davvero diritto ad un risarcimento?

L’art. 2043 del Codice Civile dichiara che chiunque provoca un danno ad altri, anche in assenza di dolo, ma per colpa, è tenuto a risarcirlo.

Quando si tratta di circolazione stradale, la colpa è da attribuire alla violazione del Codice stradale; per cui chi conduce un automobile è obbligato a risarcire il danno, provocato a persone e cose dalla circolazione della vettura; a meno che non sia in grado di provare che abbia fatto di tutto per evitarlo; o dimostri che la colpa dell’accaduto non è la sua.

Tale risarcimento può anche essere ridotto parzialmente a causa di alcune mancanze da parte del danneggiato stesso; come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; la mancanza del casco da parte di un motociclista e in tutte quelle occasioni in cui è possibile dimostrare un concorso di colpa nel sinistro.

Per quanto riguarda il risarcimento spettante al terzo trasportato in caso di sinistro, il Codice delle Assicurazioni all’art. 141 prevede che, tranne in caso di incidente fortuito, il risarcimento nei suoi confronti deve essere operato dalla compagnia assicurativa del veicolo in cui questo viaggiava al momento dell’incidente (sempre ovviamente facendo attenzione ai tempi di prescrizione); a prescindere delle responsabilità che verranno accertate successivamente nell’analisi del sinistro.

Una norma ad hoc, dunque, volta a tutelare quello che la legge identifica come “un potenziale soggetto debole” nella dinamica di un sinistro.

Come si calcola l'entità del risarcimento per danni subiti a seguito di un incidente stradale.

Partiamo con una premessa: in tutti i casi di sinistri stradali (si consiglia inoltre di leggere le novità previste dalla Riforma del Codice della Strada del 2023) è opportuno che il cittadino richieda la consulenza legale specifica per la sua pratica con la compagnia assicurativa; nel caso in cui dovessero esservi danni consistenti ciò è assolutamente indispensabile.

Affatto facile e immediato è infatti il calcolo del danno subito, soprattutto nelle casistiche più gravi.

Per riuscire a quantificare in maniera esatta il risarcimento bisogna in primo luogo distinguere il danno di natura patrimoniale ed il danno non patrimoniale.

Facendo una generica ma necessaria semplificazione (approfondimenti sulla quantificazione esatta del risarcimento dei danni subiti sono disponibili nell’apposita sezione di questo documento), possiamo dire che il danno di natura patrimoniale consiste dell’avvenuta incapacità lavorativa e del danno da lucro cessante; per essere ancora più chiari: il danno di natura patrimoniale sono tutte le perdite economiche (o i mancati guadagni; pensiamo al caso di un libero professionista impossibilitato a lavorare a seguito di un sinistro) subite a seguito dall’incidente; insieme alle spese di riparazione del veicolo ed alle spese mediche che si sono dovute sostenere.

Il danno non patrimoniale comprende invece il danno biologico ed il danno morale; per danno biologico intendiamo tutti i danni subiti dalla persona nella sua “interezza psico-fisica”; lesioni fisiche o psicologiche dunque; temporanee o permanenti, che ricadono e condizionano la vita di chi ha subito il sinistro.

Ma anche eventuali disturbi che si registrano nella vita psicologico-relazionale del danneggiato possono rientrare nella categoria del danno risarcibile; ovviamente qualsiasi tipologia di danno, nella sua entità e complessità, deve essere obbligatoriamente accertato da personale medico.

Solamente un medico potrà stimare il danno che una vittima di incidente ha subito; e se sì in quale misura.

Allo stesso modo solamente personale qualificato e specializzato potrà far ottenere al danneggiato il pieno importo che gli spetta.

Perché i diritti ed il rispetto delle leggi sono baluardi per cittadini; che devono sempre essere garantiti, in ogni circostanza.

Conclusioni: Conviene davvero fare causa? Il calcolo di convenienza

La domanda “conviene fare causa all’assicurazione?” non ha una risposta universale. Dipende da tre variabili che vanno valutate insieme:

Variabile 1 — L’entità del danno
Per danni inferiori a €3.000–4.000, i costi processuali (contributo unificato, spese peritali, onorari) rischiano di erodere l’intero vantaggio economico. Al contrario, per danni fisici rilevanti — lesioni macropermanenti, invalidità superiore al 9% — la causa diventa quasi sempre vantaggiosa, perché l’assicurazione in sede stragiudiziale tende sistematicamente a sottostimare il danno biologico rispetto ai valori riconosciuti dai tribunali.

Variabile 2 — La forza delle prove
Una causa vinta richiede: verbale delle forze dell’ordine o testimoni, documentazione medica completa (referti, cartelle cliniche, consulenza medico-legale di parte), e prova chiara della dinamica. Senza almeno due di questi elementi, il rischio processuale aumenta significativamente.

Variabile 3 — La proposta dell’assicurazione
Se la compagnia ha già fatto un’offerta, il parametro di riferimento non è zero — è la differenza tra l’offerta e il valore reale del danno. Spesso questa differenza supera abbondantemente i costi processuali, rendendo la causa conveniente anche per importi non elevatissimi.

La regola pratica: con lesioni certificate superiori a 10 giorni di prognosi e una proposta dell’assicurazione inferiore al 70% del valore tabellare, la causa è quasi sempre conveniente. Con danni solo materiali e CID firmato, la valutazione è caso per caso.

FAQ

D: Conviene fare causa all’assicurazione per un piccolo incidente?
R: Dipende dall’entità del danno. Per danni materiali sotto i €3.000–4.000 i costi processuali rischiano di azzerare il vantaggio. Per lesioni fisiche anche lievi (10+ giorni di prognosi), la causa è spesso conveniente perché le assicurazioni in sede stragiudiziale sottostimano sistematicamente il danno biologico rispetto ai valori riconosciuti dai tribunali con le tabelle milanesi aggiornate.

D: Quanto tempo ci vuole per una causa civile contro l’assicurazione nel 2026?
R: Dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), i tempi medi sono migliorati. Davanti al Giudice di Pace (competente fino a €25.000 per sinistri stradali) si stima tra 12 e 24 mesi. Al Tribunale ordinario, da 3 a 5 anni in primo grado. In entrambi i casi, la fase stragiudiziale (negoziazione assistita obbligatoria) precede il giudizio e dura in media 3–6 mesi aggiuntivi.

D: Posso fare causa all’assicurazione senza avvocato?
R: Tecnicamente sì per le cause davanti al Giudice di Pace fino a €1.100, ma è fortemente sconsigliato. La stessa Corte di Cassazione (sentenza 11606/2005) ha riconosciuto che la complessità tecnica di una causa contro un’assicurazione rende necessaria l’assistenza di un legale specializzato. Le spese dell’avvocato sono poi recuperabili in caso di vittoria, poiché la sentenza condanna la compagnia soccombente al rimborso delle spese legali.

D: Cosa succede se perdo la causa contro l’assicurazione?
R: In caso di soccombenza, il giudice può condannare la parte che ha perso al pagamento delle spese legali della controparte. Per questo motivo è fondamentale una valutazione preventiva della solidità del caso prima di procedere. Un avvocato esperto in infortunistica stradale è in grado di stimare le probabilità di successo analizzando prove, perizie e giurisprudenza locale.

D: L’assicurazione può rifiutarsi di risarcire dopo una sentenza favorevole?
R: No. Una sentenza passata in giudicato è titolo esecutivo: se la compagnia non adempie spontaneamente, è possibile procedere con l’esecuzione forzata (pignoramento dei conti dell’assicurazione). In pratica, le grandi compagnie assicurative rispettano le sentenze, anche se spesso propongono un accordo transattivo prima della sentenza definitiva per evitare i costi del giudizio.

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