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Risarcimento Danni Incidente Stradale Mortale

Incidente Stradale Mortale: Come Funziona il Risarcimento Danni con Tabelle, Tempi ed Eredi.

Risarcimento Danni Incidente Stradale Mortale: come si calcola il danno da morte e chi paga in questo caso.
Incidente Stradale Mortale: come si calcola il danno da morte e chi paga in questo caso il Risarcimento Danni

Chi ha diritto al risarcimento dopo un incidente mortale

In caso di decesso causato da un sinistro stradale, il diritto al risarcimento non spetta alla vittima (che non è più in vita per esercitarlo) ma ai suoi familiari prossimi congiunti — le cosiddette “vittime secondarie”. Hanno diritto al risarcimento:

  • Coniuge o convivente more uxorio (anche unione civile)

  • Figli (anche non conviventi e di qualsiasi età)

  • Genitori

  • Fratelli e sorelle (se provano un legame affettivo stretto e duraturo)

  • Nonni (in casi specifici)

  • Partner stabile non coniugato con convivenza documentata

⚠️ La legittimazione non richiede la convivenza, ma è necessario che i familiari dimostrino un legame affettivo intenso, solido e duraturo con la vittima. In rari casi eccezionali, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto anche a parenti più lontani (zii, cugini) in presenza di situazioni familiari particolari.

Le voci di danno risarcibili

I familiari della vittima possono richiedere il risarcimento di tutte le seguenti voci:

Voce di dannoA chi spettaDescrizione
Danno da perdita del rapporto parentaleFamiliariSofferenza psicologica per la perdita del congiunto
Danno patrimoniale da lucro cessanteFamiliari economicamente dipendentiPerdita del reddito che la vittima avrebbe portato in famiglia
Danno patrimoniale da danno emergenteFamiliariSpese funerarie, sanitarie, trasporto salma
Danno biologico iure hereditatisErediDanno fisico subito dalla vittima tra lesione e morte (se non istantanea)
Danno morale iure hereditatisErediSofferenza soggettiva della vittima prima del decesso

 

Quanto vale il danno da perdita del rapporto parentale: tabelle 2026

Il danno parentale è la voce principale del risarcimento in caso di incidente mortale. Si calcola con le Tabelle del Tribunale di Milano (riferimento principale per tutta Italia) o con la TUN 2025 per i sinistri dal 5 marzo 2025. I valori sono fortemente personalizzati in base a: età della vittima, età del familiare superstite, convivenza, intensità del rapporto affettivo.

Valori orientativi delle Tabelle Milano 2024 (per sinistri ante 5 marzo 2025):

RapportoRange minimoRange massimo
Figlio perde genitore (0–10 anni)€168.000€336.000
Genitore perde figlio€168.000€336.000
Coniuge/convivente perde partner€168.000€336.000
Genitore perde figlio adulto non convivente€84.000€252.000
Fratello/sorella€23.000€168.000

⚠️ Questi importi riguardano il solo danno parentale per ciascun familiare. Ad essi si somma il danno patrimoniale da lucro cessante, le spese documentate e i danni iure hereditatis.

Il danno patrimoniale: la perdita di reddito

Se la vittima contribuiva economicamente al mantenimento della famiglia, i familiari hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Il calcolo si basa su:

  • Reddito annuo netto della vittima al momento del decesso

  • Percentuale di contribuzione al nucleo familiare (di norma 50–70%)

  • Età della vittima e aspettativa di vita residua

  • Età e autonomia economica dei familiari dipendenti

Esempio: vittima di 45 anni con reddito netto di €30.000/anno che contribuisce al 60% del mantenimento della famiglia = perdita capitalizzata orientativa di €450.000–€600.000 per il coniuge non lavoratore con figli minori.

Tempi del risarcimento

I tempi variano significativamente in base alla complessità del caso:

  • 6–18 mesi nei casi con responsabilità chiara e unica controparte

  • 18–36 mesi nei casi con più veicoli coinvolti o responsabilità contestata

  • Oltre 36 mesi se è necessario procedere per via giudiziaria

⚠️ In ogni caso, la prescrizione biennale dall’art. 2947 c.c. si applica anche ai familiari della vittima — il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dalla data del decesso, salvo che il fatto costituisca reato (omicidio stradale colposo: fino a 12 anni).

Come Affrontare Legalmente il Dramma.

L’Italia è sfortunatamente uno dei paesi occidentali nei quali si muore maggiormente sulle strade; il numero di sinistri, feriti e morti è impressionante: secondo i dati Istat nel 2021ci sono stati più di 150.000 sinistri, con 2800 vittime e più di 200.000 feriti.

La tragedia di subire la morte di una persona cara o di un affetto a cui si è legati in un incidente è uno degli eventi più nefasti che una persona possa vivere nella vita; sicuramente non ci sono termini appropriati.

Ma, sfortunatamente, ci sono anche degli adempimenti legali da affrontare (anche rispettando i tempi di prescrizione necessari per le diverse richieste) a seguito di questa tragedia; cosa che cercheremo di affrontare in questa guida.

Anzitutto una precisazione: dopo un incidente con l’Rc Auto i terzi non trasportati (ad esempio un pedone, un ciclista, un monopattino, un trasportato su autobus o mezzo pubblico) possono essere risarciti del danno fisico e degli eventuali danni materiali che hanno subito a seguito dello stesso; il soggetto trasportato dentro il veicolo ha invece diritto al risarcimento dei danni fisici.

Il risarcimento in questo caso è regolato dal Codice Civile, che stabilisce i principi generali in materia di responsabilità civile e di danno non patrimoniale (articoli 2043, 2059, 2056, ecc.); e dalla Legge n. 57/2001, che disciplina le modalità di liquidazione del danno biologico e morale in caso di sinistri stradali.

Vengono inoltre applicate le norme del Codice della Strada, che prevedono le sanzioni penali e amministrative per i responsabili degli incidenti (anche in caso di concorso di colpa); e le norme del Codice delle Assicurazioni, che regolano i rapporti tra le compagnie assicurative e i danneggiati .

Risarcimento Danni Incidente Stradale Mortale: a chi spetta il Risarcimento?

In seguito ad un incidente con decesso la legge prevede diverse passaggi; anzitutto la Procura competente per territorio, attraverso la Polizia Giudiziaria, notificherà l’incarico di esame autoptico del deceduto al medico legale.

Successivamente avverrà la notifica alla persona sottoposta ad indagine a seguito del sinistro mortale; ed a quelli che la legge identifica come i “prossimi congiunti” del defunto.

Le indagini penali preliminari generalmente hanno una durata di 6 mesi.

Chi sono i “prossimi congiunti”?

Con questa definizione vengono intesi i familiari stretti (in senso primario) del deceduto: genitori, figlio/i, fratelli o sorelle, convivente.

 Ma anche altri legami possono venire identificati idonei per ottenere un risarcimento; può essere il caso di una nonna che perde la nipote; o altri casi nei quali però si testimoni, e venga provato, il legame affettivo stabile e duraturo che intercorreva fra il soggetto e la persona deceduta al momento del sinistro;  e che dunque ha provocato violente ricadute, e danni, sul soggetto secondario.

Il convivente ha diritto al Risarcimento dopo la morte del compagno?

Si; la Cassazione con l’ordinanza del 13/04/2018 ha stabilito che qualora venga provato un legame o un’unione che prevedeva una stabile e duratura assistenza reciproca materiale ed emotiva (provata) allora il convivente in tal caso ha diritto a venire risarcito.

Qual è la Prescrizione in caso di Omicidio Stradale?

In linea generale per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli il tempo di prescrizione è di 2 anni (articolo 2947 del Codice Civile); ma attenzione: la stessa legge precisa che la prescrizione si allunga quando chi ha causato sinistro ha commesso un reato nell’effettuare lo stesso.

Inoltre si consideri che generalmente le indagini penali preliminari, in caso di omicidio stradale, hanno una durata media di 6 mesi.

Dunque per un sinistro in cui viene causato un decesso la prescrizione non è di 2 anni ma del reato che è stato accertato venire commesso nel sinistro.

Ad esempio una recente sentenza della Cassazione del 2021 (n.20912, 4° Sezione, 19/05/2021) ha stabilito che il reato di omicidio colposo, commesso a seguito della violazione delle norme relative alla circolazione stradale, ha una prescrizione di 12 anni.

Sempre la Cassazione si è espressa anche con la sentenza n. 26958 del 2018; in questa pronuncia ha stabilito che chiunque ha subito un danno patrimoniale a seguito del sinistro può richiedere l’intervento della prescrizione ultra biennale (articolo 2947 del Codice Civile); dunque non solo la persona che ha patito direttamente il danno, ma tutte le persone che hanno riportato, a seguito dell’incidente, un danno patrimoniale.

Ovviamente tali persone dovranno dimostrare con prove oggettive e veritiere il danno subito; e soprattutto l’oggettiva correlazione con il sinistro avvenuto.

Come si calcola il danno da morte? Chi paga il Risarcimento Danni Incidente Stradale Mortale? Cosa cambia dopo la Riforma del 2022

I danni risarcibili a seguito di sinistro stradale sono i Danni Patrimoniali e Danni Non Patrimoniali.

Uno degli elementi che viene tenuto in considerazione dai Giudici per elaborare e quantificare il risarcimento, che segue a una morte derivante da un incidente stradale, è il riferimento alle Tabelle dei Tribunali di Roma (qui scaricabile) e Milano; queste Tabelle sono il tentativo di dare un’orientativa idea, standardizzata ed oggettiva, di ricondurre a un parametro numerico il risarcimento che segue il luttuoso evento; ossia il danno derivante da perdita del rapporto parentale.

Sia chiaro: è sempre il Giudice che decide l’entità dell’importo; e la consultazione ed il riferimento a tali Tabelle sono solo uno dei molteplici fattori che vengono tenuti in considerazione nell’elaborazione del risarcimento; che imprescindibilmente deve essere quantificata ed elaborata caso per caso.

Per informare però il cittadino interessato al risarcimento conseguente ad un decesso stradale, può essere utile esplicitare alcuni passaggi presenti nella tabella.

ParametriEsempioMinimoMedioMassimo
a) Età vittima primaria15 anni262626
b) Età vittima secondaria 45 anni202020
c) Convivenza161616
d) Sopravvissuti del nucleo familiare2121212
e) Qualità e intensità della relazione affettiva01530
TOTALE PUNTI7489104
TOTALE IMPORTO€ 249,000€ 299,485€ 349,960

Riforma del 2022:

il 29 giugno sul sito del Tribunale di Milano sono state pubblicate nuove tabelle integrative riguardanti il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale; queste tabelle sono uno strumento per la liquidazione di questa tipologia di danno non patrimoniale; ossia il danno morale e psicologico che subiscono i familiari di una persona deceduta a seguito, ad es. di un sinistro.

Le nuove tabelle di Milano 2022 sono state elaborate dal Gruppo danno alla persona dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano; nell’elaborazione di queste nuove tabelle sono stati seguite le indicazioni precedentemente espresse dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce.

In particolare, la Corte chiedeva che il danno da perdita del rapporto parentale venisse calcolato seguendo un sistema tabellare “a punti”; che prevedesse dunque l’adozione del criterio di 1 o più punti; con la conseguente assegnazione economica a ogni punto.

Si chiedeva inoltre di estrarre la media di valore dei punti dai precedenti riferimenti, in vigore fino a questi nuovi cambiamenti; e veniva indicata la modularità; cioè la possibilità di aumentare o diminuire il numero di punti in base alle circostanze del caso.

E si chiedeva l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.

Si indicava inoltre la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della singola  situazione.

Dunque le nuove tabelle di Milano 2022 contengono cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti, che sono:

a) l’età della vittima;

b) l’età del superstite;

c) il grado di parentela;

d) la convivenza;

e) la qualità e l’intensità della relazione affettiva.

Per ogni parametro, le tabelle indicano una fascia di punti, che varia da un minimo a un massimo; il giudice in tal caso deve scegliere il numero di punti più adeguato al caso concreto, tenendo conto di tutti i parametri e delle eventuali circostanze eccezionali.

Il numero totale di punti deve essere poi moltiplicato per il valore medio del punto, che è stato fissato in 1.000 euro.

Le tabelle di Milano 2022 si applicano dunque ai casi di perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati, fratello o nipote; per ogni caso, le tabelle indicano il numero massimo di punti; che varia da 100 a 300 (il giudice può comunque superare il limite massimo, motivando adeguatamente la sua decisione).

Le tabelle di Milano 2022 hanno lo scopo di garantire la liquidazione di questa tipologia di danno che sia equa, uniforme e prevedibile; ma che tenga anche conto delle specificità del caso concreto.

Le tabelle sono dunque uno strumento orientativo e non vincolante per il giudice; che deve sempre motivare la sua valutazione; queste tabelle sono inoltre suscettibili di aggiornamenti e integrazioni, in base all’evoluzione della giurisprudenza e della società.

Danno Non Patrimoniale a seguito della morte di un congiunto: alcuni esempi tratti dalle Tabelle di Roma e Milano.

Ad esempio nel caso del risarcimento del Danno Non Patrimoniale a seguito della morte di un congiunto, possiamo analizzare le forbici di risarcimento che potrebbero essere previste in diversi casi:

-In caso di morte di un figlio: ai due genitori si potrebbe ipotizzare un risarcimento che varia dai 168.000 euro ai 365.000 euro.

-Per la morte di un genitore: al figlio si potrebbe ipotizzare un risarcimento che varia dai 168.000 euro ai 365.000 euro.

-In caso di morte del coniuge (non separato): al coniuge si potrebbe ipotizzare un risarcimento che varia dai 168.000 euro ai 365.000 euro.

-Per la morte di un fratello/sorella: al fratello/sorella si potrebbe ipotizzare un risarcimento che varia dai 24.000 euro ai 146.000 euro.

-Per la morte di un nipote: al nonno si potrebbe ipotizzare un risarcimento che varia dai 24.000 euro ai 146.000 euro.

Questi sono solo alcuni degli esempi in cui potrebbe essere possibile applicare la Tabella di Roma o Milano; come uno degli elementi valutabili dal Giudice all’interno del più ampio quadro del risarcimento.

Cosa sono i Danni Patrimoniali e Non Patrimoniali

Vi sono diverse tipologie di danni in questo caso: il danno non patrimoniale è il danno che colpisce uno o più diritti inviolabili della persona umana, stabiliti dalla Carta Costituzionale; un danno che colpisce l’interiorità personale dell’uomo (o donna) e che dunque va preservato con rigore.

La definizione del danno non patrimoniale non è identificata in una singola legge, ma è stata elaborata dalla giurisprudenza italiana; che con il corso degli anni ha stabilito diversi tipi di danno riconducibili in quest’ambito.

In particolare, si distinguono: il danno morale soggettivo, che consiste nel turbamento, nella sofferenza, nell’ansia e nel disagio provati dalla vittima di un reato o di una violazione di un interesse costituzionalmente protetto, come l’onore, la reputazione, la salute, ecc.; il danno biologico, che consiste nella lesione dell’integrità psico-fisica della persona, accertata da una documentazione medico-legale, che comporta una menomazione della salute e delle capacità funzionali dell’individuo; il danno esistenziale, che consiste nella lesione di altri interessi inerenti la persona e costituzionalmente garantiti, come la libertà, la dignità, l’autodeterminazione, la vita familiare, la vita sociale, la vita professionale, ecc.

Il danno non patrimoniale si distingue dal danno patrimoniale; che colpisce cioè la sfera economica del danneggiato.

Il danno patrimoniale si suddivide in due elementi: il danno emergente, che è la perdita subita dal danneggiato, e il lucro cessante, che è il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non fosse stato leso.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 del codice civile; questa norma è stata interpretata dalla Corte Costituzionale in senso ampio, riconoscendo che la legge può essere anche una norma costituzionale, una norma internazionale, una norma comunitaria o una norma di diritto interno.

Il danno non patrimoniale è, quindi, una categoria complessa e dinamica, che richiede una valutazione caso per caso da parte del giudice, che deve tenere conto delle specificità della situazione e delle esigenze di equità e di uniformità. Il danno non patrimoniale è, inoltre, suscettibile di aggiornamenti e integrazioni, in base all’evoluzione della giurisprudenza e della società.

Facciamo dunque un esempio di analisi dei Danni Patrimoniali; seguendo gli articolo 1223 e 2056 del Codice Civile rientrano in questa categoria:

tutte le spese che la famiglia o i cari prossimi della vittima devono sostenere; dunque eventuali spese mediche registrate prima del decesso, spese per il funerale, ecc.

-le spese da “lucro cessante”; se il defunto contribuiva attivamente al mantenimento della famiglia; ed effettivamente con le sue entrate economiche risultava fondamentale o utile per il mantenimento della stessa; in teoria i familiari potrebbero chiedere un risarcimento per danno da lucro cessante.

Perché la sua perdita va ad arrecare una difficoltà economica nel mantenimento economico della famiglia.

Ma attenzione: questa tipologia di danno è una delle più difficili da dimostrare; perché bisogna oggettivamente dimostrare, con documentazione provata ed oggettiva, che nel passato il defunto contribuiva attivamente ed aveva un ruolo fondamentale nel bilancio familiare.

Esempi di Danni Non Patrimoniali

Fra i Danni Non Patrimoniali che si possono risarcire dopo una morte stradale abbiamo:

Iure Hereditatis: con questa formula si intende il risarcimento del danno che viene riconosciuto agli eredi della persona deceduta; nei fatti sarebbe il risarcimento del danno riconosciuto alla vittima che viene ereditato dagli eredi.

Iure Proprio: l’articolo 2059 del Codice Civile fa riferimento ai danni patiti a seguito di una “perdita parentale”; rappresentano dunque i danni patiti dai congiunti a seguito della morte del caro.

In questo caso vengono dunque tenute in considerazioni molte variabili; il legame affettivo che intercorre fra una persona ed il defunto; eventuali danni psicologici che vengono riportati e dimostrati nella psiche dei sopravvissuti, ecc.

Data dunque la natura della tragedia, e la complessità dei diversi procedimenti giuridici e burocratici che bisogna ottemperare (attenzione inoltre alle novità previste dalla Riforma del Codice della Strada del 2023); appare assolutamente indispensabile rivolgersi a legali specializzati in sinistri stradali.

FAQ

D: Chi ha diritto al risarcimento dopo un incidente stradale mortale?
R: I familiari prossimi congiunti della vittima: coniuge o convivente, figli (di qualsiasi età), genitori, fratelli e sorelle. Non è richiesta la convivenza, ma è necessario dimostrare un legame affettivo intenso e duraturo. In casi eccezionali il diritto è riconosciuto anche a parenti più lontani.

D: Quanto spetta al coniuge per la morte del partner in un incidente stradale?
R: Il solo danno parentale, calcolato con le Tabelle Milano 2024, va da €168.000 a €336.000 per coniuge o convivente, in base all’età e all’intensità del rapporto. A questo si aggiunge il danno patrimoniale da perdita di reddito (se il partner contribuiva economicamente alla famiglia) e le spese documentate.

D: Si può chiedere il risarcimento anche se non c’è stata condanna penale per omicidio stradale?
R: Sì. Per ottenere il risarcimento civile non è necessaria la condanna penale. È sufficiente provare la responsabilità civile del conducente attraverso la dinamica del sinistro ricostruita dalla Polizia o dai Carabinieri, perizie tecniche, testimonianze o la scatola nera del veicolo.

D: Entro quando i familiari devono chiedere il risarcimento dopo una morte in incidente stradale?
R: La prescrizione è di 2 anni dalla data del decesso. Se il fatto è qualificabile come omicidio stradale colposo (reato), il termine si allunga fino a 12 anni. È comunque fondamentale interrompere la prescrizione il prima possibile con una lettera di messa in mora raccomandata A/R o PEC all’assicurazione del responsabile.

D: Il risarcimento spetta anche se la vittima era parzialmente responsabile dell’incidente?
R: Sì, ma l’importo viene ridotto proporzionalmente alla percentuale di colpa della vittima (concorso di colpa). Se la vittima è ritenuta responsabile al 30%, i familiari ricevono il 70% del risarcimento teorico pieno. Anche in questi casi è fondamentale l’assistenza di un avvocato specializzato per contestare la ripartizione di responsabilità proposta dalla compagnia.

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